Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, 81 all’art. 48-50 (Capo VI) ha introdotto significative novità nell’ambito del lavoro di tipo accessorio (cosidetta prestazione occasionale) ampliando, da una parte, il limite economico massimo percepibile da ciascun prestatore di lavoro e, dall’altra, introducendo nuovi obblighi in capo ai committenti imprenditori o professionisti. In particolare, dal 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo) il tetto economico è stato portato da 5.060 euro a 7.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Resta fermo, invece, il compenso massimo percepibile nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista – fissato in 2.000 euro – fermo restando il nuovo limite di 7.000 euro. Per quanto riguarda la comunicazione preventiva, la nuova disciplina prevede che l’inizio dell’attività dovrà essere comunicata alla DTL
competente, attraverso modalità telematiche (sms o posta elettronica).
Attenzione. Per i voucher richiesti prima del 25 giugno 2015 si applica la previgente disciplina.
NOVITA' SULLE PRESTAZIONI OCCASIONALI
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