Il Decreto Legge n. 18/2020, chiamato anche “Cura Italia”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020.

Tra i punti del provvedimento si evidenzia una novità (rispetto a quanto mai fatto in passato).

Gli artt. 27 e 28 del decreto riconoscono un’indennità di 600 euro, per il mese di marzo 2020, ai liberi professionisti titolari di partita Iva,  ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (la stessa indennità viene prevista anche peri lavoratori dello spettacolo (all’articolo 38) e agli operai agricoli a tempo determinato (articolo 30) ed agli autonomi iscritti alla gestione Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Non rientrano in questa agevolazione i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, Agronomi, Chimici, Agrotecnici, Biologi, Farmacisti, Geometri, Giornalisti, Infermieri professionali, Ingegneri ed architetti, Medici ed odonotoiatri, Notai, Periti industriali, Psicologi, Veterinari). Il Ministro ha comunicato una possibile estensione anche a tali soggetti, per il tramite della partecipazione delle Casse private.

Indennità 600 euro: il testo normativo dell’art. 27 e dell'art.28:

art.27

“Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori”.

art.28

"Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'art.2, comma 26. della legge 8 agosto 1995 n.335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.