Le spese di pubblicità sono quelle spese che l'imprenditore sostiene al fine di portare a conoscenza dei consumatori l'offerta del prodotto, nel tentativo di stimolare la formazione o l'intensificazione della domanda sul mercato.
Tali spese, in genere non gratuite, sono conseguenti alla stipula di un contratto tra le due parti, con il quale una di esse si obbliga a pubblicizzare il prodotto, il marchio, i servizi, o, comunque l'attività produttiva dell'altra che, a sua volta, si impegna ad una prestazione in denaro o in natura quale corrispettivo della prestazione ricevuta.
Per il soggetto erogante si considerano comunque spese di pubblicità i corrispettivi in denaro o in natura di importo annuo non superiore ad euro 200.000 in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonchè associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali e da enti di promozione sportiva.
Le spese di pubblicità sono totalmente deducibili e il contribuente ha facoltà di scegliere tra la deduzione totale nell'esercizio di sostenimento del costo o la ripartizione in 5 anni in quote costanti.
Le spese di rappresentanza in linea di massima sono le spese dirette a promuovere e consolidare gli affari dell'impresa mediante l'offerta ad alcune persone, direttamente o indirettamente collegate all'impresam di un'immagine positiva e prestigiosa dell'impresa e della sua attività in termini di organizzazione ed efficienza.
Sono in generale considerate spese di rappresentanza le spese effettivamente sostenute per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni. Condizione essenziale è l'idoneità a generare, anche potenzialmente, benefici economici all'impresa. Le spese di rappresentanza sono deducibili entro un limite determinato dalla legge. L'eventuale eccedenza è indeducibile e non può essere recuperata negli esercizi successivi.