La Legge di Stabilità 2015 ha profondamente rivisto l’istituto del ravvedimento operoso che, come noto, consente al contribuente la regolarizzazione di errori o omissioni usufruendo di una sanzione ridotta.
A partire dal 2015 infatti, data di entrata in vigore delle norme contenute nella Legge di Stabilità, i contribuenti potranno sanare i mancati versamenti fiscali, senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte.
Fino al 31/12/2014
Il contribuente poteva ricorrere al ravvedimento operoso soltanto nel caso in cui, ai sensi del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs n. 472/97, “la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento” da parte del Fisco.
Il ravvedimento era possibile:
- entro 14 giorni dopo la scadenza mancata: sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo,
- entro 30 giorni: sanzione del 3%
- entro un anno: sanzione del 3,75%
Dal 01/01/2015
Con le modifiche della Legge di Stabilità le cause ostative all’utilizzo del ravvedimento operoso vengono limitate al solo caso in cui al contribuente venga notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento.
In pratica, ciò sta a significare che un soggetto che ha ricevuto un Processo verbale di costatazione a seguito di un’attività di ispezione e verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria potrà usufruire ancora del ravvedimento operoso tuttavia con una riduzione delle sanzioni ad 1/5 del minimo.
A seguito delle modifiche introdotte, i nuovi termini e le conseguenti sanzioni vengono così rimodulate:
Entro: |
Misura sanzione |
14 giorni dal termine per il versamento |
sanzione nella misura del 0,20% giornaliero |
30 giorni dal termine per il versamento |
sanzione nella misura del 3% |
90 giorni dal termine per il versamento |
sanzione nella misura del 3,3% |
1 anno dal termine per il versamento |
sanzione nella misura del 3,75% |
2 anni dal termine per il versamento |
sanzione nella misura del 4,28% |
Oltre 2 anni dal termine per il versamento |
sanzione nella misura del 5% |
Naturalmente, oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, in misura ridotta, il contribuente dovrà versare anche gli interessi di mora, calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.