Entro il prossimo 02 Marzo, le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali
ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita, devono comunicare per via telematica all'Agenzia delle Entrate rispettivamente, i dati relativi alle forniture effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti.
Dati da indicare nella comunicazione.
Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita, per ciascuna fornitura sono tenuti ad indicare i seguenti dati:
Codice fiscale, partita Iva, denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta;
Dati identificativi del rivenditore o dell'acquirente utilizzatore (codice fiscale, partita Iva, denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta)
Estremi dell'autorizzazione rilasciata alla tipografia o al rivenditore;
Numero degli stampati forniti con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale;
Codice che individua le diverse tipologie di stampati, che costituiscono oggetto della fornitura e data della fornitura.
I dati sopra riportati, devono essere trasmessi telematicamente secondo le specifiche tecniche indicate nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2002.
Modalità con cui trasmettere i dati richiesti.
La comunicazione può essere direttamente trasmessa dall’interessato tramite il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni oppure tramite gli intermediari, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998, in quest’ultimo caso gli intermediari sono tenuti a rilasciare ai soggetti obbligati, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate, per via telematica. La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completa la ricezione del file contenente le comunicazioni. L'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta ricezione delle comunicazioni mediante apposita ricevuta telematica. Fino al momento della trasmissione Il comma 2 dell’ art. 3 (D.P.R. n. 404/2001) dispone che: "fino al momento della trasmissione o della comunicazione dei dati relativi a ciascuna fornitura ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti di cui al comma 1, anteriormente alla consegna degli stampati, in un registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici per cui le tipografie autorizzate alla stampa ed i soggetti autorizzati alla rivendita degli stampati fiscali sono tenuti ad annotare, prima della consegna degli stampati, i dati di ciascuna fornitura in un apposito registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici
In capo agli acquirenti degli stampati fiscali, ossia i rivenditori (relativamente agli acquisti effettuati presso le tipografie) e gli utilizzatori finali (relativamente agli acquisti effettuati presso i rivenditori), non è più previsto l’obbligo della presa in carico degli stampati.