La corte di Appello di L'Aquila, confermativa della precedente statuizione n.639/2014 del Tribunale di Pescara, ed in linea con le tesi che da sempre anche noi sosteniamo in ordine alla determinazione della base imponibile dei contributi da versare alla gestione previdenziale artigiani/commercianti per coloro che rivestono lo status di "socio" sia di società di capitali che di persone.
In altri termini l'Inps ha sempre sostenuto che i contributi andassero calcolati sulla somma dei redditi derivanti anche dalla partecipazioni in società di capitali, a prescindere dalla verifica dell'eventuale attività lavorativa nelle predette società ad opera del percipiente.
La Corte di Appello dell'Aquila con sentenza n.752 del 25.06.2015 respinge la pretesa dell'Inps, pretesa diretta ad assoggettare a contribuzione anche i redditi di capitale prodotti dal ricorrente per effetto della mera partecipazione in alcune società di capitali.
I Giudici distrettuali, difatti, hanno chiarito che la mera partecipazione - senza che corrisponda attività lavorativa all'interno della società di capitali - non integra gli estremi previsti dalla norma per l'assoggettamento alla contribuzione previdenziale trattandosi, nella fattispecie, di redditi di capitale e non di impresa. Di conseguenza non si ravvisano le condizione di cui all'art.1, co.203 della L. 662/1996 che disciplina l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali.