Le spese di pubblicità e le spese di rappresentanza sono profondamente diverse.

Mentre le prime sono completamente deducibili dal reddito, le seconde sono sottoposte a specifici limiti.

Ai sensi dell'art.108 co.2 DPR 917/1986 le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute oppure in quote costanti nell'esercizio e nei quattro successivi.

Diversamente i costi sostenuti per l'acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi tra le spese di rappresentanza, sono deducibili:

- integralmente se di valore unitario non superiore ai 50 euro;

- se di valore unitario superiore ai 50 euro nel rispetto dei requisiti di inerenza e congruità previsti per le spese di rappresentanza nel DM 19.11.2008

 

La Sentenza n.10914/2015 dello scorso 27 maggio dice che ai fini della deducibilità delle spese di sponsorizzazione alla stregua delle spese di pubblicità, è necessario che il contribuente dimostri, non solo la congruità dei costi sostenuti ai fini di sponsorizzazione in rapporto all'attività caratteristica e al volume di affari che ne costituiscono il risultato, ma anche la loro idoneità ad ampliare le prospettive di crescita dell'impresa nell'ambito territoriale beneficiato dalle attività di sponsorizzazione, occorrendo altresì che ne sia comprovata l'inerenza sotto lo specifico profilo del concreto vantaggio che nello specifico contesto territoriale ne possono ritrarre le attività del contribuente in termini di allargamento della clientela e di incremento dei ricavi.

Le spese di sponsorizzazione costituiscono, invece, spese di rappresentanza, deducibili nei limiti dell'art.108 del Tuir ove il contribuente non provi che all'attività di sponsorizzazione sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale.