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In primo luogo va osservato che il regime in questione rappresenta il regime “naturale” per i contribuenti in contabilità semplificata, che non optano per il regime ordinario.

Occorre ricordare che il regime semplificato:

si applica, salvo opzione per il regime ordinario, per tutte le imprese che NON superano i seguenti limiti:
- € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività:

Si evidenzia ulteriormente che:

i soggetti “naturalmente” in contabilità semplificata hanno la facoltà di optare per il regime ordinario.
Con il “criterio di cassa” il reddito viene determinato per semplice contrapposizione dei ricavi e proventi “incassati” nel periodo d’imposta e delle spese e degli oneri “sostenuti” nel medesimo periodo d’imposta:

la differenza è aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, dei proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa

potranno continuare a concorrere alla formazione del reddito i seguenti componenti: plusvalenze; sopravvenienze attive; minusvalenze; sopravvenienze passive; ammortamenti; accantonamenti di quiescenza e previdenza
dal reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le nuove disposizioni viene sottratto l’importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell’esercizio precedente. Nei successivi esercizi non concorrerà a formare il reddito la variazione delle rimanenze.
resta immutato il regime delle perdite, che potranno essere compensate con i redditi di altra natura posseduti nello stesso anno ma non sono riportabili in quelli successivi.


Per i contribuenti in contabilità semplificata con il nuovo “criterio di cassa” è prevista la tenuta di un apposito registro in cui annotare, cronologicamente, i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:
il relativo importo;
le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
gli estremi della fattura o altro documento emesso.
Un altro registro, invece, deve essere adibito all’annotazione, sempre cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio.

Per gli altri componenti positivi e negativi di reddito (ad esempio, gli ammortamenti), l’annotazione va fatta sempre nei predetti registri, solo che, come attualmente previsto, si gode di un maggior termine, essendo possibile la registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tali annotazioni possono essere effettuate anche esclusivamente nel registro IVA:

- annotando separatamente i componenti non rilevanti ai fini di tale imposta e con possibilità di riportare, per gli incassi e i pagamenti che non avvengono nell’anno di registrazione, soltanto il loro importo complessivo con l’indicazione delle relative fatture.