Dal 1 luglio 2018 i datori di lavoro o i committenti non possono più corrispondere la retribuzione o il compenso della collaborazione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore o al collaboratore.
Tale divieto è previsto per:
1) Ogni tipo di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 del c.c.;
2) Ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In tale categoria si dovranno ricomprendere, sia le collaborazioni organizzate dal committente previste dall’art. 2, c.1, del D. Lgs. n. 81/2015 (ricomprese nella disciplina del lavoro subordinato), sia quelle escluse dal secondo comma del citato articolo, ad eccezione dell’attività prestate dagli organi di amministrazione e di controllo delle società, ed infine quelle che non avendo i requisiti di cui al c.1, sono da ricomprendere nelle collaborazioni previste dalla disciplina di cui all’art. 409, c. 3, c.p.c.;
3) Contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge n. 142/2001.
Le modalità, da attuare tramite una banca o un ufficio postale, per corrispondere la retribuzione o anticipi della stessa, sono:
Bonifico sul conto indicato dal lavoratore ed identificato con un codice IBAN;
Strumenti di pagamento elettronico;
Apertura di un conto di tesoreria presso uno sportello bancario o postale ed effettuare un mandato di pagamento a favore del lavoratore;
Emissione di un assegno bancario o circolare consegnato direttamente al lavoratori. In caso di comprovato impedimento si potrà consegnare l’assegno a un suo delegato. E’ sempre comprovato l’impedimento quando il delegato nominato dal lavoratore è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, purché di età non inferiore a 16 anni.
La scelta di una delle previste modalità di pagamento potrà essere inserita nel contratto di lavoro, in tal modo si potrà prevedere una formula di quietanza diversa dalla soppressa sottoscrizione della busta.
Per i datori di lavoro o committenti che violano la disposizione sulle modalità di corresponsione della retribuzione, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. La norma non prevede la sanzione per il pagamento in contanti, ma solo per il mancato utilizzo dei mezzi di pagamento della retribuzione previsti dalla novella. Si dovranno, quindi, rispettare rigorosamente tali modalità al fine di evitare la sanzione prestando attenzione anche all’ipotesi di comprovato impedimento del lavoratore, nel caso di utilizzo dell’assegno o bancario o circolare.
Il divieto non si applica:
Rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione (art. 1, c.2, d.lgs n.165/2001);
Rapporti di lavoro domestico (l. n.339/1958);
Rapporti di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.