Il 20 febbraio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva lo "schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183".Lo schema di Decreto Legislativo, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto sostanzialmente tre nuovi ammortizzatori sociali: la NASpI, la DIS-COLL e l’ASDI. Di conseguenza,vengono superati quelli ai suoi tempi previsti dalla Riforma Fornero (ASpI, Mini ASpI e indennità una tantum per i collaboratori), che andranno definitivamente in soffitta tra due mesi. La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), che entrerà in vigore dal 1° maggio 2015, è rivolta ai lavoratori dipendenti con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli (OTD e OTI).La nuova prestazione, che sostituisce l’ASpI e la Mini-ASpI, si applica per gli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1° maggio 2015.

 

I REQUISITI

 

Per accedervi è necessario che i lavoratori abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- siano in stato di disoccupazione;

- possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;

- possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

 

La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

 

L’IMPORTO

 

Quanto alla misura, l’assegno è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Qualora l’importo sia pari o inferiore a 1.195 euro (importo rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile. In caso contrario l’importo è pari al 75% incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, essa non può superare l’importo mensile di 1.300 euro.Inoltre, bisogna tenere conto che la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

 

LA DURATA

 

Essa è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.Per gli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1° gennaio 2017 la NASpI è corrisposta mensilmente per un massimo di 78 settimane.

 

LA DOMANDA

Per ricevere la NASpI, è necessario l’inoltro telematico all’INPS, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 

 

ULTERIORE CONDIZIONE 

 

Non bisogna dimenticare che l’erogazione del NASpI è condizionata:

 

- alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;

- nonché ai percorsi di riqualificazione professionale.

 

COMPATIBILITÀ CON IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

La NASpI prevede anche dei casi di compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato, purché il reddito non superi gli 8.000 euro (reddito minimo escluso da imposizione fiscale), salvo il caso in cui la durata del rapporto non sia superiore ai sei mesi. In quest’ultimo caso, infatti, la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. 

 

DECADENZA

 

I casi di decadenza dalla NASpI sono i seguenti:

 

- perdita dello stato di disoccupazione;

 

- inizio di un’attività lavorativa subordinata senza comunicazione;

 

- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

 

- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.