Torniamo sulla rottamazione dei ruoli esattoriali in quanto il 24 novembre 2016, con l'approvazione definitiva da parte del Senato, il “decreto fiscale” (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193), intitolato “disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento di esigenze indifferibili” è stato convertito in legge.
L'art. 6 del citato decreto prevede una sanatoria per ogni pendenza aperta inclusa in ruoli, affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2016: occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Equitalia (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di pagamento.
Cosa succede in caso di adesione alla sanatoria:
Verranno cancellati:
• gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi (fatta eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada);
• le somme e sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali).
Resteranno da pagare:
• le somme a titolo di interessi e capitale;
• le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.
Più in dettaglio, possono essere oggetto di definizione agevolata:
• Imposte;
• Contributi previdenziali e assistenziali;
• Tributi locali;
• Contributi previdenziali dovuti alle Casse di previdenza professionali o di altra natura;
• Ruoli formati dalle Autorità amministrative indipendenti (Antitrust) dalla CONSOB;
• Canoni demaniali;
• Spese di giustizia.
Restano invece esclusi:
• Risorse proprie tradizionali dell'UE (per esempio i dazi all'importazione);
• IVA all'importazione;
• Crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
• Importi dovuti a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con l'Unione Europea;
• Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti/sentenze penali;
• Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada (per le infrazioni al Codice della Strada, saranno cancellati solo gli interessi e le somme aggiuntive per ritardati pagamenti).
Il beneficio spetta a tutti i contribuenti (persone fisiche o giuridiche) anche se hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente della riscossione, le somme dovute relativamente a ruoli; attenzione però perché, rispetto ai piani rateali in essere, il beneficio della rottamazione è concesso solo se siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016.
Il pagamento delle somme con modalità agevolate è in ogni caso dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti interessi al tasso del 4,5% a decorrere dal 1° agosto 2017. In ogni caso il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30% nell'anno 2018; il pagamento è effettuato in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018.
Il contribuente che voglia aderire alla sanatoria dovrà presentare l’istanza (tramite apposito modello) entro il 31 marzo 2017; sarà Equitalia a ricalcolare il debito dovuto, le singole rate e le scadenze per poi recapitare la liquidazione al contribuente entro il 31 maggio 2017.
Qualora la definizione non si perfezioni perché il contribuente non provveda al tempestivo e integrale versamento della somma richiesta, verranno meno i relativi benefici (saranno quindi dovute per intero le originarie sanzioni e interessi) e il carico residuo non potrà essere oggetto di dilazione.
A seguito della presentazione della dichiarazione:
• saranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero degli importi indicati nella medesima;
• per gli stessi carichi, l’agente della riscossione non potrà:
1. avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
2. proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo oppure non sia stata presentata un'istanza di assegnazione o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
• saranno sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza dopo il 31 dicembre 2016.
Per i carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 193/2016, la preclusione della rateizzazione non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione erano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo, o dell'avviso di addebito.
La “rottamazione” può rappresentare una interessante opportunità, specialmente nei casi in cui prevalgono sanzioni e interessi di mora. Dal testo della norma emerge tuttavia il principale limite di questo provvedimento: non essendo applicabili le norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia (che prevedono 72 rate o 120 rate mensili), l’adesione alla “rottamazione” comporterà un maggior impegno finanziario nel breve termine.
Restano comunque ancora alcuni aspetti da chiarire e probabilmente verrà presto emanata dall’Agenzia Entrate una Circolare di chiarimento. Vi terremo aggiornati.