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Organizzazione autonoma
Così come non si può parlare di lavoro autonomo occasionale se emerge un’organizzazione autonoma nell’esercizio dell’attività: generalmente, si parla di attività autonomamente organizzata se è verificata la disponibilità di uno studio proprio, se ci sono collaboratori o dipendenti, o se esiste un sito internet relativo all’attività esercitata.
Si devono, ad ogni modo, valutare i requisiti della continuità dell’attività e dell’organizzazione situazione per situazione: per quanto riguarda il caso del lettore, considerando che con l’introduzione delle prestazioni occasionali nulla è cambiato, perché, come abbiamo visto, la natura delle due attività è differente, non dovrebbe esserci alcun problema nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale, presumendo che i requisiti della saltuarietà e della mancanza di organizzazione siano rispettati. Questi, comunque, sono requisiti che esistono “da sempre”, quindi che sarebbero dovuti essere rispettati anche negli anni passati.


Adempimenti del lavoro autonomo occasionale
L’introduzione dei contratti di prestazione occasionale non ha cambiato gli adempimenti legati al lavoro autonomo occasionale, che restano i medesimi: ricordiamo, nel dettaglio, che per i compensi incassati si deve emettere una ricevuta, nella quale non è previsto l’addebito dell’Iva ma soltanto l’addebito di una ritenuta d’acconto del 20%(che poi è scomputata dall’Irpef dovuta in sede di dichiarazione dei redditi); la ritenuta non è effettuata se il committente è un privato, quindi se non è sostituto d’imposta. Si deve applicare una marca da bollo da 2 euro se i compensi indicati nella singola ricevuta superano i 77,47 euro.
Il lavoratore dovrà poi ricordarsi di iscriversi alla Gestione separata Inps nel caso in cui superi il tetto annuo di 5.000 euro di compensi ed avvertire la ditta committente, in quanto gli obblighi previdenziali (versamento dei contributi, denuncia Uniemens) previsti per i lavoratori autonomi occasionali al superamento di tale limite sono gli stessi previsti per i co.co.co., o parasubordinati. L’interessato, dunque, dovrà soltanto iscriversi alla Gestione separata, mentre l’azienda dovrà trattenere 1/3 dei contributi dai compensi, versare i contributi dovuti (pari in totale, come abbiamo detto, al 33,23% dell’imponibile, compresa la quota di 1/3 a Suo carico) all’Inps e inserirli nella denuncia mensile Uniemens.