Legge di Stabilità 2015. Il Tfr entra in busta paga

I lavoratori che decidono di ricevere il Tfr in busta paga saranno tassati con l’aliquota ordinaria

L’approvazione in via definitiva del testo della Legge di Stabilità 2015, porta con sé un importante norma per i lavoratori del settore privato. Stiamo parlando, in particolare, della possibilità concessa all’art. 1 c. 26 di poter anticipare, su base volontaria, il proprio trattamento di fine rapporto (ora chiamato “PIR”, ossia parte integrativa di retribuzione) mensilmente in busta paga.

 

Quando – La nuova facoltà, introdotta in via sperimentale, vale per un triennio, ossia dal 1° marzo 2015 fino al 30 giugno 2018 (40 mesi in tutto). Mentre il Tfr maturando, cioè quello che va in busta paga, dipende dal momento in cui si fa la scelta.

N.B. qualora il lavoratore optasse per l’anticipo non può revocare la proprio scelta fino al 30 giugno 2018.

Chi – L’anticipo in busta paga è riservato non solo ai lavoratori del settore privato con anzianità di servizio di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro, ma anche i lavoratori che hanno già deciso di destinare il Tfr ai fondi di previdenza integrativa. In questo caso, hanno la possibilità di revocare la precedente scelta per ricevere il Tfr in busta paga.

Condizioni - Il termine per poter esprimere tale volontà verrà fissato da un apposito decreto cui è rimessa l’attuazione della nuova misura (da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità). Quanto alle condizioni, serve un’anzianità di lavoro di almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro. Pertanto, prima di sei mesi dall’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro non sarà possibile chiedere il Tfr in busta paga e il decreto dovrà stabilire se l’eventuale scelta in tal senso avrà effetto retroattivo.

Fisco - Negli ultimi mesi la nuova misura è stata oggetto di intense discussioni e dibattiti politici, criticando in primis la tassazione che verrà applicata per godere della quota di Tfr ogni mese.Infatti, anziché la tassazione separata, l’anticipazione mensile dovrà avvenire con applicazione delle “aliquote Irpef ordinarie”. Ciò comporterà, quindi, un prelievo fiscale a carico dei lavoratori più pesante rispetto al Tfr considerato come “buonauscita” o a quello investito nella previdenza integrativa, che rimangono le due alternative per riscuotere il Tfr maturato.