Il privato consumatore, incapace di soddisfare i propri debiti, può procedere alla loro cancellazione.
Esdebitazione:
Procedura poco nota e scarsamente utilizzata, consiste nella possibilità di poter fruire della procedura del c.d.
"fallimento del privato consumatore"
per poter realizzare una sorta di azzeramento dei debiti, personali e/o familiari, che per svariate ragioni sono divenuti impossibili da pagare.
COS'E'
Al privato consumatore sopraffatto dai debiti e resosi ormai incapace di adempiervi con regolarità, è
consentito l'accesso ad uno specifico procedimento,per giungere alla definitiva cancellazione delle proprie posizioni debitorie, divenute oggettivamente insormontabili.
La procedura garantisce, in sostanza, il risanamento della posizione economico patrimoniale qualora sia
gravata da condizioni di eccessivo sovra indebitamento, che non possono diversamente costituire oggetto di
assoggettabilità alle procedure concorsuali di risanamento e ricomposizione della crisi, sancite in seno alla legge
fallimentare.
REQUISITI SOGGETTIVI
I profili soggettivi di applicabilità del cennato Istituto riguardano:
- tutti gli imprenditori, che per mancanza dei requisiti dimensionali sono esclusi dal fallimento;
- i piccoli imprenditori (art. 2083 cod. civ.);
- gli imprenditori agricoli;
- tutti i privati-consumatori, ovvero soggetti non esercenti alcuna attività.
REQUISITI OGGETTIVI:
sovraindebitamento personale e/o familiare scaturente in sostanza da un rilevante squilibrio economico tra i pagamenti dovuti ed il patrimonio cui attingere per far fronte a detti adempimenti.
PROCEDIMENTO:
Il soggetto che si vede sopraffatto dalla crisi e dai debiti, sia verso altri soggetti privati o imprenditori, che nei
confronti dello Stato/Enti Pubblici, presenta una particolare procedura-proposta di risanamento al Tribunale
Detta proposta, se accettata risulterà vincolante per tutti i creditori, Fisco compreso
La peculiarità e l'incisività di questa procedura è rappresentata dalla circostanza secondo cui risulta necessaria
e sufficiente la sola delibazione del Tribunale sulla fattibilità del piano del consumatore presentato;
Poiché la proposta del piano non è portata all'esame dei creditori, al Tribunale spetta il compito non solo semplicemente di verificare la fattibilità del piano, ma anche di valutare la meritevolezza del consumatore e l'assenza di colpa o dolo nell'assunzione di obbligazioni eccessive rispetto alla sua effettiva capacità di rimborso.