Entrerà in vigore dal 1.05.2015 la cosiddetta NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)
Nel Jobs Act (D. Lgs. n. 22 del 4.03.2015) è stata inserita una nuova misura volta ad ampliare le tutele in caso di
disoccupazione: la cosiddetta NASpI.
La nuova disciplina è volta a sostituire gli attuali trattamenti di ASpI e Mini-ASpI e ha la funzione di fornire "una tutela di sostegno al reddito a coloro che abbiano perduto involontariamente l'occupazione".
Potranno accedere al trattamento i lavoratori subordinati, i soci lavoratori delle cooperative ed il personale artistico, prevedendone l'esclusione ai soli dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni assunti a tempo indeterminato e agli operai agricoli. È opportuno inoltre ricordare che una prestazione molto simile, denominata DIS-COLL, sarà riconosciuta anche ai collaboratori a progetto: in tal modo, si potrà parlare di "universalizzazione" del sussidio.
Per quanto attiene alla NASpI essa sarà subordinata alla presenza di tre requisiti quali: lo stato di disoccupazione, l'esistenza di almeno 13 settimane effettive di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio della disoccupazione e di 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono il periodo di disoccupazione. Dalla normativa citata si può evincere inoltre che altra condizione necessaria per poter fruire dell'indennità è rappresentata dalla partecipazione del disoccupato ai percorsi di riqualificazione professionale e dal mantenimento dello stato di disoccupazione.
Al beneficiario sarà corrisposto un sussidio mensile proporzionato all'anzianità contributiva; in altre parole, la durata del trattamento sarà pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni: ne consegue che la durata massima della prestazione non potrà superare i 2 anni. Tale aspetto crea non poche perplessità poiché si presenta svantaggioso nei confronti dei lavoratori stagionali. Altro elemento negativo è rappresentato dalla riduzione, a partire dal 1.01.2017, del periodo di fruizione della NASpI a 18 mesi.
L'importo è sottoposto a progressive riduzioni in quanto il decreto dispone che l'indennità si debba ridurre del 3% ogni
mese a partire dal quarto mese di fruizione.