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Il lavoratore disoccupato che percepisce la Naspi potrà richiedere in via anticipata la liquidazione degli importi non ancora corrisposti, affinché questi abbia la possibilità di avviare un'attività lavorativa autonoma o un'impresa individuale oppure partecipare alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale appartenente ad una cooperativa.
Nel caso in cui il disoccupato, percipiente di NASpI, volesse intraprendere un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato si potranno distinguere diverse situazioni a seconda che questi percepisca un reddito annuale superiore o
inferiore ai limiti previsti dall'imposizione fiscale.
Per quanto riguarda il primo caso, l'indennità decade qualora il rapporto di lavoro superi i sei mesi, mentre se inferiore a
tale limite il trattamento sarà sospeso sino al termine del rapporto.
Nel secondo caso, invece, si mantiene il diritto all'indennità, seppur ridotta, pari all'80% del reddito previsto.
Anche nell'ipotesi in cui il disoccupato intraprenda un rapporto di lavoro di tipo autonomo, si sottolinea la facoltà di ottenere un ammontare inferiore di NASPI, purché sia anticipatamente comunicato all'Inps il reddito annuo previsto.