La Legge di Stabilità 2014, al comma 715, ha introdotto la possibilità di dedurre l’IMU:
- ai fini IRES, per gli immobili strumentali delle imprese;
- e ai fini IRPEF, per gli immobili strumentali dei professionisti;
nella misura del 20% a partire dal 2014.
Dunque essa spetta tanto a favore dei contribuenti esercenti attività d’impresa, quanto a quelli che producono reddito di lavoro autonomo.
Il concetto di strumentalità è l'aspetto fondamentale da valutare.
Il concetto di strumentalità va verificato in ragione della specifica fattispecie reddituale:
- per le imprese la strumentalità esclude l’imposta pagata per gli immobili merce (anche se l’impresa non avrà pagato IMU su tali immobili, dato che il D.L. 102/13 ha introdotto l’esenzione per i fabbricati costruiti e non locati) e per gli immobili patrimonio (abitativi tenuti a disposizione o locati), limitando il beneficio della deduzione del 20% ai soli fabbricati impiegati nell’attività (strumentalità per destinazione) o che sono accatastati con una categoria diversa dalla A (escludendo l’A/10) (strumentalità per natura);
- per i lavoratori autonomi, invece, la deduzione è in ogni caso negata per i fabbricati utilizzati promiscuamente (abitazione che viene utilizzata anche per l’attività), mentre il diritto alla deduzione è garantito solo per l’immobile destinato esclusivamente a studio professionale.