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La Legge di Stabilità 2014, al comma 715, ha introdotto la possibilità di dedurre l’IMU:

- ai fini IRES, per gli immobili strumentali delle imprese;
- e ai fini IRPEF, per gli immobili strumentali dei professionisti;

nella misura del 20% a partire dal 2014.


Dunque essa spetta tanto a favore dei contribuenti esercenti attività d’impresa, quanto a quelli che producono reddito di lavoro autonomo.

Il concetto di strumentalità è l'aspetto fondamentale da valutare.

Il concetto di strumentalità va verificato in ragione della specifica fattispecie reddituale:

- per le imprese la strumentalità esclude l’imposta pagata per gli immobili merce (anche se l’impresa non avrà pagato IMU su tali immobili, dato che il D.L. 102/13 ha introdotto l’esenzione per i fabbricati costruiti e non locati) e per gli immobili patrimonio (abitativi tenuti a disposizione o locati), limitando il beneficio della deduzione del 20% ai soli fabbricati impiegati nell’attività (strumentalità per destinazione) o che sono accatastati con una categoria diversa dalla A (escludendo l’A/10) (strumentalità per natura);
- per i lavoratori autonomi, invece, la deduzione è in ogni caso negata per i fabbricati utilizzati promiscuamente (abitazione che viene utilizzata anche per l’attività), mentre il diritto alla deduzione è garantito solo per l’immobile destinato esclusivamente a studio professionale.


 

La deduzione dell'Imu pagata per gli “immobili strumentali” comporta l’applicazione del principio di cassa (art.99 comma 1 del Tuir) e non quello di competenza, in quanto le imposte diverse da quelle sui redditi “sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento”.
Eventuali ritardi nei pagamenti obbligheranno alla registrazione per competenza del costo nel bilancio civilistico e a una variazione in aumento in Unico, con conseguente registrazione delle imposte anticipate, nel rispetto delle condizioni previste dai principi contabili.
L’Agenzia delle Entrate nel merito ha chiarito che la deduzione può essere computata solo sull’imposta di competenza dell’annualità 2013 e successive:

• quindi se dovesse essere pagata, anche nel 2014, un’IMU relativa al 2012 (ad esempio un ravvedimento operoso o un accertamento), la deduzione non viene ammessa, neppure in parte.

Inoltre, qualora nel 2014 fosse stata pagata una quota di IMU 2013, la deduzione comunque avverrebbe nel limite del 20%, proprio perché la deduzione può essere computata per cassa nel 2014.

Si ricorda che fino al 2012 l’IMU non è mai stata deducibile né ai fini Ires né tanto meno ai fini Irap.

Dal 2013 è diventata deducibile ai fini IRPEF e IRES, ma è rimasta immutata l’indeducibilità ai fini IRAP.

La deduzione della TASI - Per quanto riguarda il diritto di computare in deduzione la TASI, pagata nel periodo d’imposta, posto che si tratta di un tributo che presenta una base imponibile molto simile all’IMU, in molti, noi compresi, si sono domandati se debba considerarsi al 100% deducibile o se debba sottostare alle regole IMU. 

Va però precisato che ai sensi dell’art. 99 del TUIR, infatti, come per tutte le imposte deducibili, la deduzione scatta per cassa al momento del pagamento. Normalmente per la TASI non va operata alcuna variazione. 

Immobili patrimonio e TASI - La TASI in relazione a tali immobili non è mai deducibile per la previsione generale dell’art. 90 c. 2 del TUIR, che esclude ogni forma di deduzione per le spese di gestione di tali immobili; la TASI va trattata al pari di un qualunque altro costo riferibile a tali immobili.