Le agevolazioni sul fronte contributivo non riguardano tutte le Partite IVA in Regime dei Minimi ma, come recita il comma 23 solo gli “esercenti attività d’impresa“, vale a dire gli imprenditori e non i professionisti.
Per prima cosa sparisce il livello minimo imponibile (previsto dall’articolo 1, comma 3 della legge 233/1990), mentre il contributo dovuto si calcola semplicemente applicando all’imponibile l’aliquota contributiva prevista dalla propria gestione previdenziale.
In pratica, se per calcolare i contributi un esercente ora deve prima applicare il livello minimo (a prescindere dal reddito effettivamente prodotto) e poi quelli sulle quote di reddito eccedenti il minimale, in base alla riforma basterà applicare l’aliquota contributiva al reddito effettivamente prodotto.