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Opzione per la determinazione del reddito su base catastale - Altra novità che riguarda il mondo delle cooperative agricole è quella contenuta nella Legge di stabilità 2014, L. n.147/2013, all’art.1, comma 36.
Tale disposizione annulla l'abrogazione della opzione per la determinazione del reddito su base catastale per le S.r.l., comprese le cooperative, S.n.c., S.a.s. aventi la natura di società agricola.
I soggetti indicati nell’art. 2, D.Lgs. n. 99/2004, che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 c.c. che nella denominazione prevedono la dicitura di "società agricola", possono optare per tale regime.
L'esercizio della attività agricola è riconosciuto come “esclusivo”, anche qualora la società conceda in affitto fabbricati e terreni agricoli, se i ricavi derivanti dalla locazione non superino il 10% dell'ammontare complessivo dei ricavi.

Ridiventa efficace anche il comma 1094 della legge 296/2006, che assimila agli imprenditori agricoli le società di persone ed a responsabilità limitata che provvedono alle attività di trasformazione e vendita dei prodotti ceduti dai soci, avendo la medesima funzione delle società cooperative. 

Tuttavia per tali società il reddito imponibile è pari al 25% dei ricavi.