Spesso ci viene chiesto quali possano essere le forme per mettere al riparo i nostri beni. Spesso si sente dire che ci sono state consigliate forme quali il Trust od il Fondo Patrimoniale.

In questi giorni la Corte di Cassazione sta progressivamente facendo luce su alcune coperture di queste tipologie di coperture patrimoniali.

La Corte di Cassazione con sentenza del  16/04 ha affermato che se i beni del trust sono effettivamente beni del soggetto su cui grava il procedimento allora anch'essi diventano pignorabili.

I giudici spiegano che il trust può essere costituito anche a fini meramente simulatori, quindi l'onere probatorio dell'accusa consiste nel provare che i beni sono rimasti nella disponibilità dell'accusato

Su Italia Oggi di questa mattina compare un articolo intitolato: Precompilato pieno di errori. Non corretto il 60% dei dati sui mutui ed il 57% sulle polizze.

Siamo sicuri che il dato nei prossimi anni migliorerà ma per quest'anno tutti dovremo stare molto attenti. Dovremo vigilare sui dati che riceveremo e sui dati che indicheremo. Si, perchè il buon legislatore ha pensato bene di "scaricarsi" ogni responsabilità addossando (contro legge) imposte e sanzioni in capo a colui che invierà il modello e non a colui (come prevede anche la Costituzione) che è tenuto a contribuire in proporzione ai propri redditi.

Spiace quindi dover polemizzare ma l'operazione 730/2015 partita già con una norma inaccettabile diventa ancor più rischiosa per noi addetti ai lavori.

CI SIAMO!

Da Oggi inizia l'operazione del 730 precompilato. Noi siamo pronti e voi?

Lo studio si è prontamente organizzato anche se non è tutto oro ciò che luccica. Si, perchè contrariamente a quanto possa essere stato il messaggio passato, non arriverà nessuno postino a casa nostra! Dovremo essere abilitati con PIN ad Entratel o Fisconline e scaricare da lì il nostro modello. Altrimenti, attraverso noi od un CAF, attraverso apposita delega potrete avere il vostro modello, correggerlo, integrarlo ed inviarlo.

Ricordatevi che è possibile inoltre non partire dal precompilato e decidere di fare tutto come negli anni passati.

Tutti coloro che negli anni passati hanno usufruito dei servizi dello studio verranno contattati direttamente. Chi invece volersi avvicinare a noi per la prima volta può farlo sin da subito.

A presto!

Si ricorda che da oggi 31 marzo 2015 l’obbligo della fattura elettronica verso la P.A. è esteso a tutte le Amministrazioni Pubbliche
e le Amministrazioni locali.
Il D.M. n. 55/2013 sulla fatturazione alla P.A. (obbligatoria in forma elettronica per ora solo per ministeri,
comprese le scuole, agenzie ed enti di previdenza) stabilisce all'articolo 2 che la fattura si considera
trasmessa (ex articolo 21, comma 1, del D.P.R. 633/1972) e ricevuta dalle Amministrazioni solo con il
rilascio della ricevuta di consegna.
Dunque, la fattura elettronica è da considerarsi emessa in base all'articolo 21, comma 1, del D.P.R.
633/1972 anche in caso di ricezione della notifica di mancata consegna. D’altro canto, se l'emittente
riceve una notifica di scarto, la fattura non si può considerare emessa ai fini IVA.
La Circolare del Dipartimento Finanze - Funzione pubblica n. 1/2014 precisa che la ricevuta di consegna
recapitata all'emittente è certamente sufficiente a provare sia l'emissione della fattura sia la sua
ricezione da parte della P.A., così come la notifica di mancata consegna è sufficiente a provare la
ricezione della fattura da parte del sistema di interscambio

Le spese di pubblicità sono quelle spese che l'imprenditore sostiene al fine di portare a conoscenza dei consumatori l'offerta del prodotto, nel tentativo di stimolare la formazione o l'intensificazione della domanda sul mercato.

Tali spese, in genere non gratuite, sono conseguenti alla stipula di un contratto tra le due parti, con il quale una di esse si obbliga a pubblicizzare il prodotto, il marchio, i servizi, o, comunque l'attività produttiva dell'altra che, a sua volta, si impegna ad una prestazione in denaro o in natura quale corrispettivo della prestazione ricevuta.
Per il soggetto erogante si considerano comunque spese di pubblicità i corrispettivi in denaro o in natura di importo annuo non superiore ad euro 200.000 in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonchè associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali e da enti di promozione sportiva.