CARBURANTI: COSA CAMBIA DAL PRIMO LUGLIO
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Il primo luglio non è così lontano. Avvicinandoci velocemente alla fatidica dobbiamo necessariamente calarci nella realtà che ci troveremo a vivere in modo da arrivarci preparati.
Ipotizziamo di essere tra i soggetti business che andranno a rifornire il proprio automezzo. Non potremo più utilizzare la scheda carburanti e dovremo pagare con mezzi tracciabili. Carta di credito, carte di debito ecc.. La nostra mente verrà subito attraversata da un pensiero ed un quesito. Ci diremo: ok, pagamento tracciabile nessun problema. Come fa però il sistema a sapere che deve emettere la fattura elettronica e come fa a farla proprio a me? come la ricevo questa fattura?
Con tutta probabilità non ci saranno aggiornamenti software o hardware. L'unico sistema sarà dotarsi, almeno per il momento, di una carta del nostro distributore (Q8, Eni, Tamoil ecc..) e pagare utilizzando detta carta. Alla carta avremo fatto preventivamente associare la nostra ditta e l'indirizzo al quale vogliamo che la fattura elettronica venga inviata.
Stiamo organizzando un momento per spiegare le soluzioni adottabili. A breve aggiornamenti.
1^ LUGLIO FATTURA ELETTRONICA ANCHE NEL SUBAPPALTO
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Nella Circolare 30 aprile 2018, n. 8/E – dedicata in gran parte alle novità relative alla fatturazione elettronica per l’acquisto di carburanti – vengono illustrate anche le nuove regole che interessano il settore degli appalti.
Con effetto dal prossimo 1° luglio, infatti, la e-fattura sarà obbligatoria anche per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica: così dispone l’art. 1, comma 917, lettera b), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).
Al riguardo viene precisato che:
la misura in esame si applicherà ai soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi. Ad esempio, se l’impresa A stipula un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione X e un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene in base al D.M. 3 aprile 2013, n. 55), al pari di quelle da B o C ad A (in virtù delle nuove disposizioni). Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno fino al 1° gennaio 2019);
sulla fattura elettronica è obbligatorio indicare il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unitario Progetto (CUP). In merito a tale adempimento e in generale alle modalità di compilazione della fattura elettronica si rinvia a quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento direttoriale 30 aprile 2018, 89757. In materia l’Agenzia delle Entrate emanerà un’apposita circolare.
FATTURA ELETTRONICA CARBURANTI: OBBLIGO DAL 1^ LUGLIO
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Dal 1° luglio 2018 scatta l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni ai soggetti Iva di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione (art. 1, comma 917, lett. a), Legge n. 205/2017).
DEDUZIONI e DETRAZIONI
Le spese relative all’acquisto di carburanti per motori saranno deducibili (ai fini della tassazione diretta) e detraibili (Iva) soltanto se vengono utilizzati determinati mezzi di pagamento: a tal fine si rinvia a quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento direttoriale 4 aprile 2018, n. 73203.
SISTEMA di INTERSCAMBIO
Dovrà essere emessa tramite il Sistema di Interscambio, secondo le regole tecniche indicate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757.
CONTENUTO
La targa e gli altri estremi identificativi del veicolo (come casa costruttrice e modello) - previsti dalla scheda carburante - non devono essere riportati nella fattura elettronica.
EFFETTUAZIONE di PIÙ OPERAZIONI
Qualora - contestualmente all’acquisto di carburante oppure in un momento diverso - sul veicolo vengano effettuati anche altri interventi (ad esempio lavaggio o riparazioni), la fattura cumulativa dovrà essere emessa in forma elettronica.
FATTURA DIFFERITA
Anche per gli acquisti di carburante sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti.
Si applicano l’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 e il D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472.
ESONERI
Non sono soggetti alle nuove regole i soggetti che rientrano:
nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
nel regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).
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