ONLINE IL NUOVO REGISTRO DELLE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
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All'indirizzo http://rssd.coni.it è disponibile il nuovo applicativo a disposizione delle società ed associazioni sportive dilettantistiche che intendano iscriversi all'apposito registro nazionale.
Si ricorda che l'adempimento è necessario per poter usufruire delle agevolazioni fiscali riservate al settore. Ci si riferisce in particolare al regime forfettario di cui alla L.16 dicembre 1991, n. 398 e alle norme di favore contenute nell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003).
Preme evidenziare che una delle più significative novità introdotte dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) è rappresentata dall'istituzione del Registro nazionale del Terzo Settore, cui sono tenuti ad iscriversi - a prescindere dagli obblighi connessi al Registro delle imprese in presenza di attività commerciali - le seguenti tipologie di enti per poter usufruire del regime fiscale agevolato ad essi riservato:
organizzazioni di volontariato;
associazioni di promozione sociale;
enti filantropici;
imprese sociali;
cooperative sociali;
reti associative;
società di mutuo soccorso;
associazioni, riconosciute o non riconosciute;
fondazioni;
gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Il nuovo registro telematico è stato approvato dal Coni con Regolamento di cui alla Delibera 18 luglio 2017, n. 1574, che dovrà tuttavia essere aggiornato per via delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 . Quest’ultima ha infatti introdotto le nuove società sportive dilettantistiche con scopo di lucro, le quali dovranno anch’esse iscriversi al registro per poter godere dei relativi benefici fiscali previsti.
PAGAMENTO STIPENDI: NO CONTANTI DA LUGLIO 2018!
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Dal 1 luglio 2018 i datori di lavoro o i committenti non possono più corrispondere la retribuzione o il compenso della collaborazione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore o al collaboratore.
Tale divieto è previsto per:
1) Ogni tipo di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 del c.c.;
2) Ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In tale categoria si dovranno ricomprendere, sia le collaborazioni organizzate dal committente previste dall’art. 2, c.1, del D. Lgs. n. 81/2015 (ricomprese nella disciplina del lavoro subordinato), sia quelle escluse dal secondo comma del citato articolo, ad eccezione dell’attività prestate dagli organi di amministrazione e di controllo delle società, ed infine quelle che non avendo i requisiti di cui al c.1, sono da ricomprendere nelle collaborazioni previste dalla disciplina di cui all’art. 409, c. 3, c.p.c.;
3) Contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge n. 142/2001.
Le modalità, da attuare tramite una banca o un ufficio postale, per corrispondere la retribuzione o anticipi della stessa, sono:
Bonifico sul conto indicato dal lavoratore ed identificato con un codice IBAN;
Strumenti di pagamento elettronico;
Apertura di un conto di tesoreria presso uno sportello bancario o postale ed effettuare un mandato di pagamento a favore del lavoratore;
Emissione di un assegno bancario o circolare consegnato direttamente al lavoratori. In caso di comprovato impedimento si potrà consegnare l’assegno a un suo delegato. E’ sempre comprovato l’impedimento quando il delegato nominato dal lavoratore è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, purché di età non inferiore a 16 anni.
La scelta di una delle previste modalità di pagamento potrà essere inserita nel contratto di lavoro, in tal modo si potrà prevedere una formula di quietanza diversa dalla soppressa sottoscrizione della busta.
Per i datori di lavoro o committenti che violano la disposizione sulle modalità di corresponsione della retribuzione, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. La norma non prevede la sanzione per il pagamento in contanti, ma solo per il mancato utilizzo dei mezzi di pagamento della retribuzione previsti dalla novella. Si dovranno, quindi, rispettare rigorosamente tali modalità al fine di evitare la sanzione prestando attenzione anche all’ipotesi di comprovato impedimento del lavoratore, nel caso di utilizzo dell’assegno o bancario o circolare.
Il divieto non si applica:
Rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione (art. 1, c.2, d.lgs n.165/2001);
Rapporti di lavoro domestico (l. n.339/1958);
Rapporti di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
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