CONTRIBUTI INPS REGIME FORFETTARIO - FACCIAMO UN PO' DI CHIAREZZA
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In questi giorni molti clienti ci chiedono lumi su quali siano i contributi dovuti per coloro che decidono di aprire una partita IVA con il regime forfetario 2016, avendo l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio. Essi devono iscriversi alla gestione separata INPS artigiani e commercianti.
Per tali contribuenti il minimale contributivo è ridotto del 35%, a differenza di quanto previsto per coloro che avevano deciso di aprire una partita IVA nel 2015: per questi ultimi non era previsto il pagamento del minimale contributivo.
Di conseguenza, coloro che sono nel regime forfetario dal 2015 ritorneranno a pagare, dal 2016, il minimale contributivo ridotto del 35%.
In altre parole, gli artigiani e i commercianti che operano nel forfettario dovranno osservare le scadenze ordinarie (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio) per il versamento dei contributi sul minimale (ridotto del 35%).
Successivamente, dovranno verificare, in sede di Modello UNICO 2017 Redditi 2016, se il reddito “forfettario” (ottenuto applicando al fatturato il coefficiente di redditività relativo) sia maggiore o inferiore al “reddito minimale” ridotto del 35% e fissato dall’INPS per il 2016.
A fine anno il reddito forfettario potrà essere:
inferiore al minimale, in questo caso il contribuente non dovrà versare alcun saldo e acconto;
superiore al minimale, in questo caso il contribuente calcolerà il saldo dovuto sulla parte di reddito eccedente applicando l’aliquota prevista per il 2016 ma ridotta del 35%.
LEGGE DI STABILITA' 2016: DUE MISURE NEGLI ARREDI
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Prorogata fino al 31/12/2016 la detrazione del 50% (su una spesa minima di 10.000 euro) riservata a chi acquista mobili e grandi elettrodomestici dopo aver ristrutturato la propria casa con la detrazione del 50% sul recupero edilizio.
Introdotta un'altra detrazione del 50% per l'acquisto dei soli mobili (spesa fino a 16mila euro) destinata alla giovani coppie under 35 sposate o conviventi da almeno tre anni, che acquistano una casa da adibire ad abitazione principale
LEGGE DI STABILITA' 2016: START UP TASSATE AL 5%
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Dal 2016 il regime forfettario diventa più conveniente, grazie, in primo luogo, all’innalzamento di 10mila euro (e 15mila euro per le attività professionali ed equiparate) delle soglie di ricavi e compensi previste per l’accesso. Occorre, quindi, verificare se i ricavi di competenza o quelli incassati dagli imprenditori che hanno applicato il regime dei minimi ovvero i compensi percepiti nel 2015 superano i nuovi limiti. Non rileva, quindi, l’eventuale superamento della soglia precedentemente stabilita (da parte, ad esempio, dei professionisti che avessero conseguito più di 15mila euro) se si rientra comunque nell’ambito di quella nuova (di 30mila euro). Nell’anno di inizio dell’attività si può sempre fruire di tale regime, a prescindere dai corrispettivi effettivamente conseguiti.
In presenza di nuove attività produttive, chi si è avvalso nel 2015 del regime forfettario ha potuto fruire, per il periodo d’inizio dell’attività e per i due successivi, della riduzione di un terzo del reddito. Dal 2016 si applica, invece, l’aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività: è stata, quindi, riprodotta la stessa disciplina del regime dei minimi, eliminando, però, la previsione del prolungamento dell’applicazione dello stesso fino al compimento del 35° anno di età. Inoltre i contribuenti che nell’anno precedente hanno intrapreso una nuova attività avvalendosi del regime forfettario possono applicare l’aliquota del 5% nei successivi 4 anni, cioè dal 2016 al 2019.
La Stabilità 2015 (legge 190/2014) aveva previsto che le persone fisiche che nel 2014 si erano avvalse del regime dei minimi avrebbero potuto continuare a fruirne fino alla scadenza naturale. Con la conversione del Milleproroghe dello scorso anno (Dl 192/2014) è stata consentita la scelta dello stesso anche nel corso dell’anno 2015. Si ritiene che in tali casi, in mancanza di una espressa previsione contraria, i contribuenti interessati possano continuare a fruire del regime di vantaggio fino alla sua naturale scadenza e quindi eventualmente fino al 35° anno di età.
Si può accedere al regime forfettario se nell’anno precedente sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente e assimilati di ammontare non superiore a 30mila euro e la verifica è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Si ritiene che quest’ultima precisazione non possa riguardare i titolari di redditi da pensione, perché la relazione di accompagnamento ha chiarito che si intende evitare che possano beneficiare di tale regime i contribuenti che nell’anno precedente hanno conseguito livelli reddituali piuttosto elevati, a prescindere, quindi, dalla natura degli emolumenti percepiti.
È stata, infine, ridotta del 35% la contribuzione ordinaria degli artigiani e commercianti e abolita la precedente possibilità di esonero dal minimale.
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