IL REGIME PER CASSA PER I SEMPLIFICATI
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In primo luogo va osservato che il regime in questione rappresenta il regime “naturale” per i contribuenti in contabilità semplificata, che non optano per il regime ordinario.
Occorre ricordare che il regime semplificato:
si applica, salvo opzione per il regime ordinario, per tutte le imprese che NON superano i seguenti limiti:
- € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività:
Si evidenzia ulteriormente che:
i soggetti “naturalmente” in contabilità semplificata hanno la facoltà di optare per il regime ordinario.
Con il “criterio di cassa” il reddito viene determinato per semplice contrapposizione dei ricavi e proventi “incassati” nel periodo d’imposta e delle spese e degli oneri “sostenuti” nel medesimo periodo d’imposta:
la differenza è aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, dei proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa
potranno continuare a concorrere alla formazione del reddito i seguenti componenti: plusvalenze; sopravvenienze attive; minusvalenze; sopravvenienze passive; ammortamenti; accantonamenti di quiescenza e previdenza
dal reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le nuove disposizioni viene sottratto l’importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell’esercizio precedente. Nei successivi esercizi non concorrerà a formare il reddito la variazione delle rimanenze.
resta immutato il regime delle perdite, che potranno essere compensate con i redditi di altra natura posseduti nello stesso anno ma non sono riportabili in quelli successivi.
IMU DICEMBRE 2016
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Saldo Imu e Tasi entro il 16 dicembre
Il 16 dicembre è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.
L’Imu deve essere versata in due rate: la prima in acconto il 16 giugno e la seconda a saldo entro il 16 dicembre. Per il versamento dell’acconto non è più prevista la possibilità per il Comune di modificare le aliquote, in quanto si applicano quelle previste per i dodici mesi dell’anno precedente; il Comune ha poi la possibilità di variare le aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta con apposita delibera sul sito del MEF.
A tali regole fanno eccezione gli enti non commerciali che versano l’IMU in 3 rate: le prime due il 16 giugno e il 16 dicembre per il 50% ciascuna di quanto dovuto l’anno precedente, la terza entro il 16 dicembre dell’anno successivo a conguaglio, applicando le aliquote stabilite per l’anno d’imposizione.
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