LEGGE DI STABILITA' 2016: AFFITTI E TASI
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I proprietari che affittano una casa a canone concordato dal 2016 avranno uno sconto del 25% su IMU e TASI. Si salva il canone "superscontato" pagato dal 7 aprile 2011 al 16 luglio 2015 dagli inquilini che avevano denunciato i proprietari in base alle norme del Dlgs 23/2011 poi dichiarate incostituzionali.
LEGGE DI STABILITA' 2016: TASI PRIMA CASA
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Il 16 giugno 2016 i proprietari di immobili saranno chiamati alla cassa per l'acconto IMU e TASi. Non ci saranno più i possessori di prime case con la sola eccezione delle case di lusso (cat. catastali A/1, A/8, A/9). Esentate anche fino a un massimo di tre pertinenze, una per categoria catastale (C/2, C/6, C/7). Dove il Comune l'aveva introdotta è anche abolita la Tasi pagata dall'inquilino che affitta una casa come abitazione principale.
Si è inoltre intervenuti anche per gli immobili concessi in comodato ai figli, non dovendo più passare per la delibera comunale ai fini dell'assimilazione di tali immobili ad abitazione principale. E' infatti ex lege la riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato ai figli a condizione che a) il contratto di comodato sia regolarmente registrato; b) il comodante possieda un solo immobile in Italia; il comodante risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nel comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato.
NB. Nel caso di bene concesso ai figli, viene da chiedersi quale sia l'aliquota applicabile per il calcolo se l'aliquota prima casa o quella per gli altri immobili. A parere di chi scrive si applica l'aliquota per le altre abitazioni in quanto non si tratta di un'assimilazione ad abitazione principale bensì di una vera e propria agevolazione.
LEGGE DI STABILITA' 2016: DILAZIONI DECADUTE
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Nuova chance per l'adesione
Arriva la possibilità di essere riammessi a un piano di adesione o acquiescenza. Chi è decaduto nei 36 mesi antecedenti il 15 ottobre 2015 potrà proseguire la rateazione originaria, limitatamente alle imposte dirette, versando entro il 31 maggio 2016 la prima rata scaduta e non pagata. Una volta eseguito il versamento, occorrerà fornire entro 10 giorni copia della quietanza all'ufficio competente, il quale sospenderà i carichi eventualmente iscritti a ruolo, ricalcolerà le rate dovute tenendo conto dei pagamenti già effettuati e, una volta verificati i versamenti delle rate residue, provvederà allo sgravio dei carichi già iscritti a ruolo.
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