ESENTI DA ICI GLI IMMOBILI ECCLESIASTICI IN COMODATO
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Questa mattina su Eutekne è apparso un interessante articolo sull'esenzione ICI degli immobili concessi in comodato da parte degli enti ecclesiastici.
Mi sembra opportuno, anche per l'incarico che ricopro, rendere le osservazioni in esso contenute fruibili a tutta la comunità.
Nell'articolo si dice che gode del beneficio dell'esenzione ICI l’immobile di un ente ecclesiastico concesso in comodato a un altro ente non commerciale della stessa struttura
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25508/2015, è tornata nuovamente sulla questione dell’esenzione ICI per gli immobili ecclesiastici. Nel caso di specie la controversia concerneva l’impugnazione di tre avvisi di accertamento ai fini ICI, per gli anni 2005, 2006 e 2007, in relazione a un complesso immobiliare in Roma, di proprietà di una Fondazione di Culto con sede nello Stato della Città del Vaticano, e concesso in comodato d’uso gratuito a una Onlus, per perseguire le finalità di promozione, educazione e assistenza in favore di studenti universitari.
Per tali motivi, ad avviso della Fondazione, spettava l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del DLgs. n. 504 del 1992.
Dopo gli esiti della Commissione Provinciale e Regionale la Fondazione insisteva in Cassazione nel contestare che non avesse rilevanza il fatto che il bene in questione fosse utilizzato dal comodatario e non dal concedente, anche considerato che il comodatario, sostanzialmente, utilizzava il bene in attuazione dei compiti istituzionali dell’ente concedente, con il quale sussisteva uno stretto rapporto di strumentalità.
Per esperienza diretta posso dirvi che spesso ritroviamo il caso in esame. Ad esempio si può citare la Diocesi che dà in comodato alla Parrocchia per uso aule di catechismo o per uso Caritas. Oppure addirittura direttamente al proprio ente Caritas avente personalità giuridica diversa.
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