BONUS BEBE'
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L’Inps, con la circolare n. 93 del 8 maggio 2015, ha regolamentato le modalità di presentazione della domanda per accedere al bonus bebè, ossia l’assegno a sostegno della natalità introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.
In caso di nascita di un bambino o di adozione di un bambino nel triennio 2015-2017 il nucleo familiare con un reddito ai fini Isee non superiore ai 25.000 € ha diritto a un bonus riconosciuto in maniera fissa mensile.
Il beneficio è concesso fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
Il requisito reddituale deve permanere per tutta la durata del triennio del beneficio.
L’importo annuo dell’assegno è pari a 960 euro, valore che è innalzato a 1.920 euro nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.
L’assegno è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
Le 36 mensilità quindi si computano a partire dal mese di nascita o ingresso in famiglia del minore.
La stessa circolare n. 93 riporta che il genitore naturale o affidatario per poter presentare la domanda deve possedere la cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. I cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria sono ai fini del bonus bebè equiparati ai cittadini italiani.
Inoltre il genitore deve possedere la residenza italiana e la convivenza con il figlio.
La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica, tramite il proprio PIN personale oppure tramite i patronati, nella sezione domande di prestazioni a sostegno del reddito. E’ possibile anche utilizzare il contact center.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento preadottivo. In via transitoria, per le nascite o adozioni avvenute tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile.
PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO
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Da oggi, 06.05.2015, con l'entrata in vigore della L.44/2015, gli over 60 in possesso di un immobile possono ottenere liquidità chiedendo un prestito, costituendolo in garanzia senza perderne la proprietà.
Già con la Finanziaria 2006 si era prevista tale disciplina senza però una reale diffusione a causa della scarsa convenienza.
La nuova disciplina rende il prestito più flessibile rispetto alla precedente.
Come funziona?
Si tratta di uno strumento finanziario alternativo alla cessione della nuda proprietà. Il proprietario di fatto cede una quota del valore dell'immobile. Con la scomparsa del proprietario i suoi eredi possono decidere se riscattare la proprietà dell'immobile mentre con il passaggio della nuda proprietà il passaggio è irreversibile.
Il finanziamento a medio e lungo termine prevede la capitalizzazione annuale di interessi e spese e, il rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto soltanto in caso della morte del beneficiario, quanto sono trasferiti in tutto o in parte i diritti reale gravanti sull'immobile o quando si compiono atti che riducono significativamente il valore dell'immobile.
Il proprietario può chiedere il prestito, a tasso fisso o variabile, solo ad una banca o ad un intermediario finanziario soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia, senza l'obbligo di predeterminare scadenza e rimborso di quote di capitale o di interessi.
MORATORIA FINANZIAMENTI
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La Legge di Stabilità 2015 ha previsto (Art. 1, comma 246) una nuova moratoria dei finanziamenti, secondo le coordinate di un’intesa da raggiungersi, entro fine marzo 2015, tra Ministero dell’Economia, Sviluppo Economico, Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Associazioni delle imprese e dei consumatori.
in data 31 marzo 2015, In recepimento della citata previsione normativa, l’ABI e le Associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale hanno sottoscritto l’Accordo per il credito 2015 o Accordo per la ripresa 2015, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2017, ma con revisione entro il 31 dicembre di ogni anno, con possibilità di recesso motivato.
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