Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. Decreto Cura Italia, reca, tra le altre, le misure per il lavoro straordinarie, volte a risollevare le sorti della nazione, in ginocchio a causa del virus Covid-19.
Tale Decreto Legge, emanato con carattere di estrema necessità e urgenza, definito anche come D.L. “Cura Italia”, si è fatto attendere per giorni con continue posticipazioni del Consiglio dei Ministri.
Le misure in esso contenute sono molte e con tantissime novità: tra queste, agevolazioni fiscali notevoli per aziende e famiglie.
Tra le varie misure inserite nel Decreto Legge n. 18/2020 rientrano:
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale;
sostegno del lavoro;
sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;
misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie delle imprese;
ulteriori disposizioni.
Lo stanziamento di risorse è notevole, circa 25 miliardi di euro. Vediamo meglio le disposizioni in materia di lavoro.
Decreto Cura Italia: Cassa integrazione e assegno ordinario
Il Decreto prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono nel 2020 l’attività lavorativa per via di eventi riconducibili all’epidemia derivante da CoronaVirus possono accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale o all’assegno ordinario attraverso la specifica causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di 9 settimane e comunque entro agosto 2020.
In sostanza viene estesa a tutta Italia la disposizione che è stata emanata con il D.L. n. 9/2020 relativamente alle “zone rosse”.
E infatti, analogamente al Decreto n. 9/2020, i soggetti che vogliono avvalersi di trattamento ordinario di integrazione salariale o assegno ordinario per la causale “emergenza COVID-19”, sono dispensati dalle disposizioni di cui all’articolo 14 D.Lgs. n. 148/2015, dei termini del procedimento di cui agli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015, mentre per l’assegno ordinario restano fermi comunque l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
La domanda dovrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, e il trattamento sarà concesso sulla base di apposita istanza del datore di lavoro. Condizione per l’accesso alla misura, da parte dei lavoratori, è l’essere in forze presso quel datore di lavoro entro la data del 23 febbraio 2020.
Sono però previste anche misure riguardanti la Cassa Integrazione Ordinaria per soggetti che si trovano a fruire allo stato attuale della CIGS: in tal caso il trattamento ordinario sospende e sostituisce la CIGS.
L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), i quali avranno diritto al trattamento per nove settimane.
Le aziende possono accedere o alla CIG o all’assegno ordinario (a seconda delle caratteristiche dell’azienda). In tal caso,
– se accedono alla CIG, possono evitare di rispettare sia gli obblighi di informazione e consultazione sindacale (articolo 14 del d.lgs 148/2015) sia i termini di procedimento per l’accesso alla cassa integrazione;
– se accedono all’assegno ordinario (quindi quando non rientrano nel campo di applicazione della CIG/CIGS), è necessario che l’azienda effettui informazione, consultazione, ed esame congiunto da svolgersi in via telematica.
Cassa integrazione in deroga
Tra le misure previste dal Governo rientra anche la Cassa Integrazione in deroga: in particolare le Regioni e le Province autonome con riferimento ai datori di lavoro del settore privato (incluso il settore agricolo, della pesca, del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti), che non riescono ad applicare le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro, possono ottenere il riconoscimento – previo accordo concluso in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – degli specifici trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.
Tali trattamenti saranno concessi con decreto dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, che dovranno trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione gli appositi decreti. Inoltre, l’accesso alla Cassa integrazione in deroga garantirà ai lavoratori la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Si ricorda inoltre che l’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
Misure per agevolare la cura dei figli durante la sospensione scolastica
Oltre alle misure economiche per le aziende, il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 riconosce specifiche misure in favore dei lavoratori e di sostegno ai medesimi nella gestione familiare: in particolare sono previste specifiche norme in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori. Vediamo meglio tali misure.
Decreto Cura Italia: congedo parentale
Il Decreto prevede che a decorrere dal 5 marzo, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a uno specifico congedo parentale, da fruire nel caso di figli di età non superiore ai 12 anni.
Per tali soggetti è infatti riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, da calcolarsi sulla base di quanto previsto dall’articolo 23 del D.Lgs. n 151/2001, e tali periodi saranno coperti anche da contribuzione figurativa.
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001 che sono stati fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione per le ragioni poc’anzi citate, sono convertiti nel congedo di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, con conseguente diritto all’indennità, e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Ma le misure a tutela della famiglia non si limitano solamente ai lavoratori dipendenti, in quanto sono previste apposite norme per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata: tali soggetti hanno diritto a fruire per un periodo non superiore a quindici giorni (quindi come per i lavoratori dipendenti) di un’indennità, per ciascun giorno pari: al 50% di 1/365esimo del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
Tale incentivo potrà essere utilizzato solamente per i figli di età non superiore ai 12 anni.
L’indennità di cui trattasi è estesa anche ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, ed è commisurata al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della tipologia di lavoro svolto.
Il congedo non varrà per entrambi i genitori, ma sarà riconosciuto alternativamente tra i due per un totale complessivo per di 15 giorni. Resta fermo che qualora nel nucleo familiare un genitore lavori e l’altro sia disoccupato o non lavoratore, il genitore lavoratore potrà fruire di 15 giorni totali.
Le misure valgono anche per il settore pubblico.
Congedo non retribuito per figli con età compresa tra 12 e 16 anni
Le misure adottate dal Governo prevedono che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano figli minori con età compresa tra 12 e 16 anni – sempreché nel nucleo familiare non ci sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito ovvero un altro genitore non lavoratore – possono accedere all’astensione dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Contributo baby-sitting
In alternativa al congedo, è possibile che i genitori lavoratori dipendenti si avvalgano di servizi di baby-sitting: in tal caso, in alternativa al congedo, i lavoratori beneficiari potranno ottenere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600,00 euro, che sarà erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017.
Tale opportunità è garantita anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Per accedere a tale beneficio sarà necessario attendere specifiche istruzioni dall’INPS.
Contributo baby-sitting maggiorato per i lavoratori pubblici del settore sanitario e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico
Vengono previste poi delle specifiche circostanze di indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché per il settore privato accreditato, in campo sanitario. Infatti, a decorrere dal 5 marzo 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il contributo di baby-sitting ammissibile arriva a 1000,00 euro massimi (anziché a 600,00 euro come per la generalità dei lavoratori).
Tale importo massimo fruibile per i servizi di baby-sitting è concesso anche ai lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La domanda anche in tal caso dovrà essere presentata all’INPS a seguito di specifiche istruzioni che verranno per tempo pubblicate.
Congedo ai care-givers per assistenza a familiari non autosufficienti
Le disposizioni in materia di aiuto alle famiglie interessano anche i permessi retribuiti di cui all’articolo 33, terzo comma, della L. n. 104/1992: infatti per i soggetti cd. “care-givers”, con familiari in situazioni di particolare disabilità e non autosufficienza, il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di ulteriori 12 giornate mensili per i mesi di marzo e aprile 2020.
Decreto Cura Italia: periodo di quarantena assimilato alla malattia
Come noto, il periodo trascorso in quarantena è necessario al fine di scongiurare l’evolversi del contagio tra la popolazione; questo comporta che per 14 giorni i lavoratori, in presenza di specifiche circostanze (sintomi o provenienza da zone a rischio, anche sulla base delle diverse ordinanze regionali e comunali emanate), dovranno isolarsi in casa e conseguentemente non potranno lavorare.
Adesso, l’articolo 26 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 prevede che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato viene equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile nemmeno ai fini del periodo di comporto.
Per avvalersi di tale circostanza, i lavoratori in quarantena dovranno esibire il certificato medico attestante la misura sanitaria.
Affinché i certificati siano validi ci sono due diverse condizioni:
a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 16 marzo 2020, bisognerà tenere in considerazione solamente i certificati di malattia con gli estremi del Provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6;
per i certificati medici prodotti prima della entrata in vigore del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, rimarranno validi i certificati di malattia trasmessi senza fare cenno al Provvedimento di cui al comma 2 da parte dell’operatore di sanità pubblica.
Assenza dal lavoro per soggetti maggiormente a rischio
Si ricorda infine che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso:
del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3, L. n. 104/1992;
di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ex art. 3, co. 1, L. n. 104/1992;
fino al 30 aprile il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero ex art. 19, comma 1, del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020.
Decreto Cura Italia: indennità per autonomi e Partite IVA
Novità anche per i lavoratori autonomi e i professionisti. Infatti, per:
i soggetti liberi professionisti titolari di Partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla GS INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione continuata e continuativa, attiva alla data del 23 febbraio 2020, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
i lavoratori autonomi iscritti alle speciali gestioni dell’Ago non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione separata);
è riconosciuta un’indennità pari a 600,00 euro per il mese di marzo la quale non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917/1986.
Tale indennità sarà erogata dall’INPS previa domanda, nel rispetto del limite di spesa previsto dal Decreto Legge in questione.
Indennità anche per stagionali del turismo senza lavoro e agricoli
L’indennità una tantum di 600,00 euro per gli autonomi è prevista in maniera analoga anche per:
i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione (17 marzo 2020);
gli operari agricoli a tempo determinato (OTD), non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.
Anche in tal caso, l’indennità non concorre alla formazione del reddito.
Incumulabilità delle indennità
Si ricorda che per espressa previsione dell’art. 31 del D.L. 18/2020 le indennità previste per lavoratori autonomi, collaboratori ecc., non sono tra loro cumulabili e non possono essere riconosciute a chi percepisce il reddito di cittadinanza.
Decreto Cura Italia: smart-working prioritario per chi ha gravi patologie
È disciplinato il diritto ad accedere al lavoro agile per specifiche categorie di lavoratori, ossia tutti quei lavoratori del settore privato:
che hanno delle disabilità di cui all’art. 3, co. 3, L. n. 104/1992;
che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’art. 3, co. 3, L. n. 104/1992.
Inoltre, i soggetti affetti da gravi e comprovate patologie per i quali residui una ridotta capacità lavorativa,
vedranno riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile di cui agli articoli 18-23 della L. n. 81/2017.
Decreto Cura Italia: il contagio da CoronaVirus è infortunio assicurato
Ai sensi dell’art. 42, è assicurata la tutela del lavoratore in caso di accertata infezione da CoronaVirus in occasione del lavoro.
La circostanza sarà attestata tramite il medico certificatore, il quale redigerà il consueto certificato di infortunio e lo invierà telematicamente all’INAIL, che si occuperà a sua volta di assicurare la relativa tutela dell’infortunato.
Nei casi accertati di infezione da CoronaVirus in occasione del lavoro, le prestazioni INAIL sono estese anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
Si ricorda che per espressa previsione di legge, gli eventi infortunistici di contagio da Covid-19 gravano sulla gestione assicurativa e non saranno computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e ss. del D.I. 27 febbraio 2019.
Tale disposizione vale sia per i datori di lavoro pubblici che per quelli privati.
Fondo per il reddito di ultima istanza
Inoltre, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento di una indennità per cessazione/riduzione/sospensione dell’attività.
Le condizioni di tale fondo saranno stabilite con appositi decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (17 marzo 2020).
Decreto Cura Italia: premio ai lavoratori dipendenti
Tra le misure più importanti in materia di lavoro, si ricorda l’art. 63 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, il quale prevede un premio per i lavoratori dipendenti, i quali percepiscono redditi di cui all’art. 49, comma 1, lett. A) del DPR n. 917/1986 con reddito complessivo annuo di importo non superiore a 40.000,00 euro.
Il premio si attesta a 100 euro a valere sulla busta paga di marzo 2020 e sarà parametrato all’effettivo numero di giorni lavorati nel mese.
Tale premio non concorrerà alla formazione del reddito.
Sarà cura dei sostituti d’imposta il riconoscimento in via automatica dell’incentivo con la retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Decreto Cura Italia: proroghe e sospensioni
Tra le altre misure decise dal Governo si annoverano brevemente:
proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola, le quali, se non già presentate e in competenza 2019, potranno essere inviate fino al 1° giugno 2020;
la proroga dei termini in materia di domanda di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, le quali, per gli eventi di interruzione involontaria dell’attività lavorativa verificatisi tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 potranno essere presentate non più entro i 68 giorni bensì entro 128 giorni dall’evento, pur rendendo salva la decorrenza della prestazione dal 68esimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per le domande presentate oltre il termine ordinario;
la proroga del termine per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015, che è prolungato di 60 giorni rispetto al termine normale;
la sospensione del termine di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuta dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
Tali pagamenti sono effettuati entro il 10 giugno 2020 senza applicazione di interessi ovvero sanzioni;
la sospensione per due mesi degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, le misure di condizionalità per percettori di NASpI e DIS-COLL e per i percettori di integrazioni salariali;
è sospeso di diritto dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL per le prestazioni in materia di assicurazione obbligatoria.
Nello stesso periodo è sospeso il termine di prescrizione delle medesime;
la sospensione delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991.
In particolare, l’avvio delle procedure sarà precluso per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020, e nel medesimo periodo saranno sospese anche le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Fino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 3, L. n. 604/1966;
la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 61).