Congedo ai care-givers per assistenza a familiari non autosufficienti
Le disposizioni in materia di aiuto alle famiglie interessano anche i permessi retribuiti di cui all’articolo 33, terzo comma, della L. n. 104/1992: infatti per i soggetti cd. “care-givers”, con familiari in situazioni di particolare disabilità e non autosufficienza, il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di ulteriori 12 giornate mensili per i mesi di marzo e aprile 2020.
Decreto Cura Italia: periodo di quarantena assimilato alla malattia
Come noto, il periodo trascorso in quarantena è necessario al fine di scongiurare l’evolversi del contagio tra la popolazione; questo comporta che per 14 giorni i lavoratori, in presenza di specifiche circostanze (sintomi o provenienza da zone a rischio, anche sulla base delle diverse ordinanze regionali e comunali emanate), dovranno isolarsi in casa e conseguentemente non potranno lavorare.
Adesso, l’articolo 26 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 prevede che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato viene equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile nemmeno ai fini del periodo di comporto.
Per avvalersi di tale circostanza, i lavoratori in quarantena dovranno esibire il certificato medico attestante la misura sanitaria.
Affinché i certificati siano validi ci sono due diverse condizioni:
a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 16 marzo 2020, bisognerà tenere in considerazione solamente i certificati di malattia con gli estremi del Provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6;
per i certificati medici prodotti prima della entrata in vigore del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, rimarranno validi i certificati di malattia trasmessi senza fare cenno al Provvedimento di cui al comma 2 da parte dell’operatore di sanità pubblica.
Assenza dal lavoro per soggetti maggiormente a rischio
Si ricorda infine che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso:
del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3, L. n. 104/1992;
di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ex art. 3, co. 1, L. n. 104/1992;
fino al 30 aprile il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero ex art. 19, comma 1, del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020.
Decreto Cura Italia: indennità per autonomi e Partite IVA
Novità anche per i lavoratori autonomi e i professionisti. Infatti, per:
i soggetti liberi professionisti titolari di Partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla GS INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione continuata e continuativa, attiva alla data del 23 febbraio 2020, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
i lavoratori autonomi iscritti alle speciali gestioni dell’Ago non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione separata);
è riconosciuta un’indennità pari a 600,00 euro per il mese di marzo la quale non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917/1986.
Tale indennità sarà erogata dall’INPS previa domanda, nel rispetto del limite di spesa previsto dal Decreto Legge in questione.