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Indennità anche per stagionali del turismo senza lavoro e agricoli

L’indennità una tantum di 600,00 euro per gli autonomi è prevista in maniera analoga anche per:

i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione (17 marzo 2020);

gli operari agricoli a tempo determinato (OTD), non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

Anche in tal caso, l’indennità non concorre alla formazione del reddito.


Incumulabilità delle indennità

Si ricorda che per espressa previsione dell’art. 31 del D.L. 18/2020 le indennità previste per lavoratori autonomi, collaboratori ecc., non sono tra loro cumulabili e non possono essere riconosciute a chi percepisce il reddito di cittadinanza.


Decreto Cura Italia: smart-working prioritario per chi ha gravi patologie

È disciplinato il diritto ad accedere al lavoro agile per specifiche categorie di lavoratori, ossia tutti quei lavoratori del settore privato:

che hanno delle disabilità di cui all’art. 3, co. 3, L. n. 104/1992;

che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’art. 3, co. 3, L. n. 104/1992.

Inoltre, i soggetti affetti da gravi e comprovate patologie per i quali residui una ridotta capacità lavorativa,

vedranno riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile di cui agli articoli 18-23 della L. n. 81/2017.


Decreto Cura Italia: il contagio da CoronaVirus è infortunio assicurato

Ai sensi dell’art. 42, è assicurata la tutela del lavoratore in caso di accertata infezione da CoronaVirus in occasione del lavoro.

La circostanza sarà attestata tramite il medico certificatore, il quale redigerà il consueto certificato di infortunio e lo invierà telematicamente all’INAIL, che si occuperà a sua volta di assicurare la relativa tutela dell’infortunato.

Nei casi accertati di infezione da CoronaVirus in occasione del lavoro, le prestazioni INAIL sono estese anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Si ricorda che per espressa previsione di legge, gli eventi infortunistici di contagio da Covid-19 gravano sulla gestione assicurativa e non saranno computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e ss. del D.I. 27 febbraio 2019.

Tale disposizione vale sia per i datori di lavoro pubblici che per quelli privati.


Fondo per il reddito di ultima istanza

Inoltre, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento di una indennità per cessazione/riduzione/sospensione dell’attività.

Le condizioni di tale fondo saranno stabilite con appositi decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (17 marzo 2020).


Decreto Cura Italia: premio ai lavoratori dipendenti

Tra le misure più importanti in materia di lavoro, si ricorda l’art. 63 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, il quale prevede un premio per i lavoratori dipendenti, i quali percepiscono redditi di cui all’art. 49, comma 1, lett. A) del DPR n. 917/1986 con reddito complessivo annuo di importo non superiore a 40.000,00 euro.

Il premio si attesta a 100 euro a valere sulla busta paga di marzo 2020 e sarà parametrato all’effettivo numero di giorni lavorati nel mese.

Tale premio non concorrerà alla formazione del reddito.

Sarà cura dei sostituti d’imposta il riconoscimento in via automatica dell’incentivo con la retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.


Decreto Cura Italia: proroghe e sospensioni

Tra le altre misure decise dal Governo si annoverano brevemente:

proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola, le quali, se non già presentate e in competenza 2019, potranno essere inviate fino al 1° giugno 2020;

la proroga dei termini in materia di domanda di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, le quali, per gli eventi di interruzione involontaria dell’attività lavorativa verificatisi tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 potranno essere presentate non più entro i 68 giorni bensì entro 128 giorni dall’evento, pur rendendo salva la decorrenza della prestazione dal 68esimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per le domande presentate oltre il termine ordinario;

la proroga del termine per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015, che è prolungato di 60 giorni rispetto al termine normale;

la sospensione del termine di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuta dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
Tali pagamenti sono effettuati entro il 10 giugno 2020 senza applicazione di interessi ovvero sanzioni;

la sospensione per due mesi degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, le misure di condizionalità per percettori di NASpI e DIS-COLL e per i percettori di integrazioni salariali;


è sospeso di diritto dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL per le prestazioni in materia di assicurazione obbligatoria.
Nello stesso periodo è sospeso il termine di prescrizione delle medesime;

la sospensione delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991.
In particolare, l’avvio delle procedure sarà precluso per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020, e nel medesimo periodo saranno sospese anche le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Fino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 3, L. n. 604/1966;

la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 61).