La legge di stabilità 2015 ha reso strutturale il bonus Irpef introdotto dal Governo Renzi: 80 euro in più in busta paga per i lavoratori fino a una certa soglia di reddito.

Con la Circolare n.17 dello scorso 29 gennaio l'Inps ha finalmente precisato i termini entro i quali spettano gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato indicate nella Legge di Stabilità 2015.

Il beneficio è previsto con l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, anche se non imprenditori, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2015.

Con la Legge di Stabilità 2015 viene introdotto un nuovo comma dell'art.11 del Dlgs 446/1997 che prevede, per tutti i soggetti IRAP che rientrano nella casistica di coloro che determinano il Valore della Produzione Netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del Decreto Irap, la possibilità di dedurre l'intero costo del lavoro per gli assunti a tempo indeterminato.

Non rientra quindi nell'importo deducibile il costo sostenuto per lavoratori con contratti di lavoro determinato e per lavoro parasubordinato.

E' ammessa invece la deduzione del costo per i lavoratori agricoli aventi i requisiti sopra detti.

A domanda posta, se la prova dell'incremeto patrimoniale con i risparmi accumulati negli anni precedenti, senza aver fatto ricorso nè ad istituti di credito nè a prestiti dei familiari, possa essere fornita mediante la documentazione che confermi che negli anni antecedenti l'acquisto sono state accantonate le somme utili a tale spesa, l'Agenzia delle Entrate risponde che la Cricolare Ministeriale n. 24/E/2014 precisa che in sede di contraddittorio il contribuente può sempre fornire la prova della formazione della provvista ovvero la sua effettiva disponibilità.

Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d’imposta debbono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014 riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e "redditi diversi"), ad oggi certificati in forma libera: il modello di "Certificazione Unica" (CU).

Il modello va poi trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato).

I sostituti di imposta possono correggere eventuali errori, senza incorrere nelle sanzioni previste, trasmettendo una nuova certificazione corretta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista.

Non è prevista la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento