L'Agenzia delle Entrate comunica che nel caso di attività finanziarie detenute in Paesi Black List i termini per l'accertamento si intendo raddoppiati. La stessa ritiene prassi consolidata che la detenzione di attività finanziarie in un Paese Black List sia presunzione di costituzione mediante redditi sottratti a tassazione.

Il raddoppio dei termini vige per tutti i periodi di imposta ancora accertabili alla data di entrate in vigore del DL 78/2009.

 

Il nuovo split payment, in base al quale la pubblica amministrazione non versa più l’IVA al fornitore, che pure la indica in fattura, ma la versa direttamente all’Erario, è condizionato all’esposizione dell’IVA in fattura con le modalità ordinarie. L’applicazione di un Regime speciale esclude invece lo split payment.

Il chiarimento si riferisce all’art. 1, comma 629, lettera b, della legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014), che introducendo il nuovo articolo 17-ter nel DPR (decreto Presidente della Repubblica) 633/1972, ha disposto l’applicazione del nuovo meccanismo per le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate nei confronti di determinati enti pubblici.

Lo studio è in grado di elaborare le dichiarazioni ISEE con i nuovi modelli.

La Documentazione richiesta è la seguente:

INFORMAZIONI E DATI ANAGRAFICI NUCLEO FAMILIARE
(alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica)

Documento di identità in corso di validità (solo dichiarante).
Tessera sanitaria rilasciata dell’Agenzia delle Entrate.
Stato di famiglia o autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare.
Eventuale certificazione attestante, per il componente del nucleo al quale si riferisce, la condizione di disabilità media, disabilità grave e non autosufficienza.

Rilevanti novità nel mondo dell’Iva, con particolare riguardo alle nuove casistiche di applicazione del reverse charge.

Ci riferiamo al mondo “dell’edilizia”, con una definizione volutamente generica che andremo a specificare, all’interno della quale ci eravamo abituati ad applicare le (caotiche) regole del reverse charge nelle ipotesi di subappalto. Ora, la Legge di Stabilità, mette mano all’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972 e “sottrae” alcune casistiche di inversione contabile alla necessaria presenza del subappalto, rendendo il reverse applicabile a 360 gradi (subappalti e anche appalti o contratti d’opera).

Con D.M. 4 dicembre 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un nuovo regime finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di cooperative di piccola e media dimensione.

Le agevolazioni sono concesse a:

sull'intero territorio nazionale, la nascita di societa' cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di societa' cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive integrazioni e modificazioni e di societa' cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalita' organizzata;
nei territori del Mezzogiorno, oltre a quanto previsto nel punto precedente, lo sviluppo e la ristrutturazione di cooperative esistenti.
I finanziamenti sono diretti alla creazione di una nuova unità produttiva, all'ampliamento di una unità produttiva esistente, alla diversificazione della produzione di una unità produttiva esistente mediante nuovi aggiuntivi, al cambiamento radicale del processo produttivo complessivo di una unità produttiva esistente e alla acquisizione degli attivi direttamente connessi all'unità produttiva.