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Bonus mobili per coppie under 35
La legge di Stabilità ha esteso fino al 31 dicembre 2016 il bonus mobili, vale a dire lo sgravio Irpef del 50% entro un tetto di 10 mila euro, allargato anche alle coppie under 35, senza l'obbligo di ristrutturazione.
Il bonus può essere fruito dai soggetti che eseguono determinati interventi edilizi su singole unità immobiliari residenziali per acquistare l'arredamento e i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, destinati all'abitazione che è stata rinnovata. Si tratta di un ulteriore sconto fiscale Irpef del 50% che, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori, è applicabile a una spesa massima di 10 mila euro ed è recuperabile in dieci rate annuali di pari importo.
Sono considerati mobili agevolabili: armadi, letti, librerie, cassettiere, scrivanie, tavoli, sedie, divani, poltrone, comodini, credenze, apparecchi di illuminazione costituenti necessari completamenti all'arredo dell'immobile che è oggetto della ristrutturazione. Non sono, invece, detraibili i costi relativi a pavimentazioni, tende e altri complementi di arredo.
Tra i grandi elettrodomestici di classe A + o superiore agevolabili figurano poi: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura ecc..
Il pagamento dovrà avvenire con strumenti tracciabili quali bonifico o carte di credito.
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Assegnazione agevolata di fabbricati con registro al 4,5%
Se l’operazione è imponibile IVA si applicano le normali aliquote del 4%, 10% o 22%
Nella bozza di legge di stabilità 2016 sono contenute norme agevolative sull’assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci, ovvero sulla trasformazione in società semplice. Tali valutazioni interessano in particolar modo le società di comodo e, tra queste, molte società immobiliari. Le norme agevolative in materia di imposte sui redditi sono sufficientemente chiare. Diverso invece potrebbe essere per il regime di tali operazioni previsto per l’IVA, l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale.
Nel disegno di legge di stabilità viene specificato che, per le assegnazioni e le cessioni soggette all’imposta di registro proporzionale, le aliquote di tale imposta sono ridotte al 50% e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
Appare quindi in primo luogo evidente che, se la norma verrà confermata nella sua attuale formulazione non potrà beneficiare di alcuna agevolazione la trasformazione in società semplice, che la prassi dell’Amministrazione finanziariaha più volte ricondotto tra le ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, le quali rientrano quindi nel campo di applicazione dell’IVA.
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La bozza di Decreto della Legge di Stabilità 2015 prevede la soppressione dell'Irap sulle attività agricole.
Il riferimento alle attività disciplinate dall'art.32 del Tuir fa pensare che vi rientrino tutti i soggetti rientranti nel reddito agrario, come tuttora era per l'applicazione dell'aliquota ridotta. Quindi ad esempio una spa che svolge attività agricola rientra nel citato articolo 32 e può optare per l'applicazione del reddito agrario sarà esente da irap. L'esclusione però si dovrebbe estendere anche alle cooperativa della piccola pesca. Il dettato letterale della norma sembra però non comprendere nell'esclusione da Irap le cooperative agricole che trasformano e cedono prodotti conferiti prevalentemente da soci anche se ad oggi usufruiscono dell'aliquota Irap ridotta.
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La bozza di Decreto della Legge di Stabilità 2015 prevede la soppressione dell'Irap sulle attività agricole.
Il riferimento alle attività disciplinate dall'art.32 del Tuir fa pensare che vi rientrino tutti i soggetti rientranti nel reddito agrario, come tuttora era per l'applicazione dell'aliquota ridotta. Quindi ad esempio una spa che svolge attività agricola rientra nel citato articolo 32 e può optare per l'applicazione del reddito agrario sarà esente da irap. L'esclusione però si dovrebbe estendere anche alle cooperativa della piccola pesca. Il dettato letterale della norma sembra però non comprendere nell'esclusione da Irap le cooperative agricole che trasformano e cedono prodotti conferiti prevalentemente da soci anche se ad oggi usufruiscono dell'aliquota Irap ridotta.
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Con l'intenzione dell'esecutivo di eliminare le principali storture del regime dei minimi che ne hanno finora impedito
un utilizzo massiccio si collocano le nuove soglie di ricavi/compensi previste in maniera generalizzata e nello specifico per i professionisti (30.000 in luogo degli attuali 15.000), nonché la rimodulazione della norma relativa al possesso di redditi di lavoro dipendente ed assimilato.
L'innalzamento generalizzato dei ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel regime; imposta sostitutiva da paradiso fiscale per le start-up; più agevole entrare nel regime forfettario e restarvi per chi possiede anche redditi di lavoro dipendente o assimilato.
E' questo, in estrema sintesi, il nuovo regime dei minimi che esce dalle modifiche allo stesso apportate dalla legge di Stabilità per il 2016.
L'agevolazione concessa alle nuove iniziative (c.d. start-up) ha, invece, l'ambizione di incentivare l'avvio di nuove attività d'impresa nell'ambito delle disposizioni che mirano al rilancio dell'economia.
La legge di Stabilità per il 2016 prevede, dunque, un innalzamento generalizzato del limite dei ricavi e compensi che, ragguagliati ad anno, costituiscono il valore soglia di accesso e permanenza nel regime. Restano, invece, immutati i
coefficienti di redditività sulla base dei quali si determina il reddito da assoggettare all'imposta sostitutiva.
Per tutti coloro che intendono avviare una nuova attività o l'hanno già avviata nel corso del 2015, la legge di Stabilità 2016 prevede un vero e proprio regime di tassazione privilegiata con l'aliquota dell'imposta sostitutiva che scende dall'ordinario 15% al solo 5%. L'intervento sull'aliquota viene introdotto in luogo dell'attuale riduzione della base
imponibile ad un terzo.
Viene esteso anche il periodo temporale del beneficio, che passa dai primi 3 anni dall'inizio dell'attività ai primi 5.
Si tratta però di una disposizione non a regime, ma che interesserà solamente gli anni dal 2016 al 2019.
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