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Come oramai tutti sappiamo lo scorso 24 Ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Fiscale che, tra gli altri, contiene la cosiddetta "rottamazione delle cartelle esattoriali"
Vediamo insieme di cosa si tratta. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati alla riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il proprio debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora inclusi in tali carichi. In pratica si pagheranno le imposte, gli interessi, gli aggi e le spese di notifica della cartella di pagamento.
Per accedere alla definizione, il debitore deve provvedere a presentare apposita istanza entro il 23 gennaio 2017 su apposita modulistica che, quanto prima, l'agente per la riscossione pubblicherà sul proprio sito. Entro il 24 aprile l'agente per la riscossione comunicherà al debitore, che ha presentato istanza, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione.
Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione oppure in 4 rate. Il pagamento della quarta rata non potrà superare il 15 marzo 2018.
Si decade dalla sanatoria in seguito al mancato pagamento ovvero insufficiente o tardiva pagamento dell'unica rata ovvero di una rata del piano di dilazione previsto. In questo caso le somme dovute torneranno ad essere comprensive delle sanzioni e degli interessi di mora. Non si potrà però richiedere una dilazione di pagamento sull'ammontare dovuto nè in via ordinaria nè in via straordinaria.
Nel caso si abbia in corso un piano di dilazione si potrà accedere comunque alla definizione agevolata. Le dilazioni attualmente in essere non possono essere sospese nè bloccate.
E' importante sottolineare che chi ha già un piano di dilazione e voglia accedere alla definizione agevolata a seguito dell'eliminazione delle sanzioni e degli interessi di mora potrebbe trovarsi in una delle seguenti ipotesi particolari:
- estinzione del piano di dilazione per sopraggiunto pagamento integrale delle somme dovute
- riduzione del dovuto ma termini di rateizzazione abbreviato
Bisognerà poi valutare se effettivamente sia il caso di accedere alla "sanatoria" oppure no. Infatti ci potrebbero essere dei soggetti i cui ruoli sono vicini alla prescrizione. Con l'avvento poi di un nuovo soggetto addetto alla riscossione si potrebbe anche valutare la possibilità dell'attesa del naturale decorso degli eventi piuttosto che chiedere la rottamazione.
Ovviamente questa vuole essere una breve panoramica dello stato della nuova normativa. Lo studio resta a disposizione per analizzare ogni singola posizione al fine di valutare il da farsi. Potrete contattarci sin da subito al fine di fissare incontri specifici.
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L'esercente commerciale che intende attivare un servizio di musica d'ambiente nel proprio locale, dovrà rivolgersi alla struttura SIAE competente per il territorio per stipulare l'abbonamento per la musica di ambiente. Le tariffe applicate sono concordate periodicamente con le Associazioni di Categoria degli utenti rappresentative a livello nazionale ed approvate dagli Organi Sociali della SIAE. Oltra all'obbligo dei diritti spettanti alla SIAE, dovuti all'autore per la composizione e all'editore del brano, dovrà provvedere anche al pagamento del compenso per i diritti fonografici (diritti connessi discografici o compenso SCF), ovvero quei diritti dovuti al produttore fonografico (casa discografica/etichetta) per la registrazione discografica, ossia l'incisione su supporto dell'opera musicale.
La riscossione dei compensi è demandata ad un consorzio denominato SCF
Il compenso è dovuto qualunque sia il mezzo utilizzato: radio, Tv, Cd, cassette, playlist caricate su computer, server o database, radio in store, ritrasmissioni radiofoniche e televisive, oppure sistemi appositamente installati.
La misura dei diritti è determinata di anno in anno da SGF e differenziata a seconda delle categorie (es. alberghi, pubblici esercizi, parrucchieri, estetisti, studi professionali)
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Da aprile è finalmente possibile presentare domanda per accedere al Microcredito per gli imprenditori, i commercianti, le imprese ed i professionisti. Si tratta di un'importante opportunità che il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, offre a questi soggetti che rappresentano una gran parte del tessuto economico italiano. Si tratta, in particolare, dei lavoratori autonomi che spesso non riescono ad ottenere prestiti dalle banche per via delle innumerevoli garanzie richieste dagli istituti di credito. Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.
Soggetti interessati
Quella del Microcredito è un istituto ufficiale del Mise. Il riferimento normativo di tale provvedimento è un decreto predisposto nel 2014 dal Ministero che poi ha trovato la sua applicabilità con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 3 febbraio 2015. Lo scorso anno ha già dato risultati incoraggianti ed è stato rifinanziato anche quest’anno. A partire dall’inizio di aprile è possibile presentare le istanze e ad oggi sembra che circa 2.000 imprese abbiano già potuto godere di questo finanziamento. La platea dei soggetti a cui è rivolto è ampia perché parte dalle micro, piccole e medie imprese, non necessariamente in forma di società, ma anche come ditte individuali. Copre anche le attività dei professionisti, le cooperative, ed è richiedibile sia per l’avvio di una attività, che per imprese già operanti. Lo stanziamento ministeriale è ingente ed è inserito nel Fondo di Garanzia per piccole e medie imprese. Sono disponibili risorse per 40 milioni di euro.
Come funziona l’istituto
La procedura di richiesta dovrebbe essere identica a quella dell'anno scorso, con le prenotazioni da effettuare on line attraverso il sito ufficiale "fondodigaranzia.it". E' indispensabile la predisposizione e la presentazione di apposito business plan. L’importo massimo erogabile è, in linea di massima, pari a 25.000 euro, ma sarà possibile ottenerne anche 35.000, rispettando alcune condizioni, come il pagamento puntuale delle rate o il raggiungimento di alcuni obiettivi che gli ispettori del programma valuteranno per singolo caso. Di norma, il prestito dovrebbe essere restituito tra i 7 ed i 10 anni, in rate che dovrebbero essere trimestrali.
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, se tutto è in regola, grazie alle garanzie del Fondo e di Cofidi, la somma dovrebbe essere messa a disposizione dei beneficiari. L’unico vincolo è che il richiedente non deve avere una anzianità di iscrizione, cioè non deve aver avviato la propria attività prima del 2012.
Lo studio è a disposizione per maggiori spiegazioni e per eventualmente istruire le pratiche necessarie.
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In questi giorni molti clienti ci chiedono lumi su quali siano i contributi dovuti per coloro che decidono di aprire una partita IVA con il regime forfetario 2016, avendo l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio. Essi devono iscriversi alla gestione separata INPS artigiani e commercianti.
Per tali contribuenti il minimale contributivo è ridotto del 35%, a differenza di quanto previsto per coloro che avevano deciso di aprire una partita IVA nel 2015: per questi ultimi non era previsto il pagamento del minimale contributivo.
Di conseguenza, coloro che sono nel regime forfetario dal 2015 ritorneranno a pagare, dal 2016, il minimale contributivo ridotto del 35%.
In altre parole, gli artigiani e i commercianti che operano nel forfettario dovranno osservare le scadenze ordinarie (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio) per il versamento dei contributi sul minimale (ridotto del 35%).
Successivamente, dovranno verificare, in sede di Modello UNICO 2017 Redditi 2016, se il reddito “forfettario” (ottenuto applicando al fatturato il coefficiente di redditività relativo) sia maggiore o inferiore al “reddito minimale” ridotto del 35% e fissato dall’INPS per il 2016.
A fine anno il reddito forfettario potrà essere:
inferiore al minimale, in questo caso il contribuente non dovrà versare alcun saldo e acconto;
superiore al minimale, in questo caso il contribuente calcolerà il saldo dovuto sulla parte di reddito eccedente applicando l’aliquota prevista per il 2016 ma ridotta del 35%.
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Prorogata fino al 31/12/2016 la detrazione del 50% (su una spesa minima di 10.000 euro) riservata a chi acquista mobili e grandi elettrodomestici dopo aver ristrutturato la propria casa con la detrazione del 50% sul recupero edilizio.
Introdotta un'altra detrazione del 50% per l'acquisto dei soli mobili (spesa fino a 16mila euro) destinata alla giovani coppie under 35 sposate o conviventi da almeno tre anni, che acquistano una casa da adibire ad abitazione principale
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