In primo luogo va osservato che il regime in questione rappresenta il regime “naturale” per i contribuenti in contabilità semplificata, che non optano per il regime ordinario.

Occorre ricordare che il regime semplificato:

si applica, salvo opzione per il regime ordinario, per tutte le imprese che NON superano i seguenti limiti:
- € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività:

Si evidenzia ulteriormente che:

i soggetti “naturalmente” in contabilità semplificata hanno la facoltà di optare per il regime ordinario.
Con il “criterio di cassa” il reddito viene determinato per semplice contrapposizione dei ricavi e proventi “incassati” nel periodo d’imposta e delle spese e degli oneri “sostenuti” nel medesimo periodo d’imposta:

la differenza è aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, dei proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa

potranno continuare a concorrere alla formazione del reddito i seguenti componenti: plusvalenze; sopravvenienze attive; minusvalenze; sopravvenienze passive; ammortamenti; accantonamenti di quiescenza e previdenza
dal reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le nuove disposizioni viene sottratto l’importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell’esercizio precedente. Nei successivi esercizi non concorrerà a formare il reddito la variazione delle rimanenze.
resta immutato il regime delle perdite, che potranno essere compensate con i redditi di altra natura posseduti nello stesso anno ma non sono riportabili in quelli successivi.

Saldo Imu e Tasi entro il 16 dicembre
Il 16 dicembre è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.
L’Imu deve essere versata in due rate: la prima in acconto il 16 giugno e la seconda a saldo entro il 16 dicembre. Per il versamento dell’acconto non è più prevista la possibilità per il Comune di modificare le aliquote, in quanto si applicano quelle previste per i dodici mesi dell’anno precedente; il Comune ha poi la possibilità di variare le aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta con apposita delibera sul sito del MEF.
A tali regole fanno eccezione gli enti non commerciali che versano l’IMU in 3 rate: le prime due il 16 giugno e il 16 dicembre per il 50% ciascuna di quanto dovuto l’anno precedente, la terza entro il 16 dicembre dell’anno successivo a conguaglio, applicando le aliquote stabilite per l’anno d’imposizione.

Nuovi adempimenti per comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche IVA
rif. D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge


Dal 1° gennaio 2017 verrà abrogato lo spesometro tradizionale e verrà sostituito dalla comunicazione a cadenza trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Per il primo anno di applicazione la comunicazione analitica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA sarà semestrale, la prima da effettuarsi entro il 25 luglio 2017.
Sono esonerati dall’adempimento i produttori agricoli situati nelle zone montane esentati dal versamento dell’IVA e dagli obblighi documentali connessi.
È previsto un credito d’imposta pari a 100 euro per l’adeguamento tecnologico necessario ai soggetti con un volume d’affari non superiore a 50.000 euro.
L’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture prevede una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura fino ad un massimo di 1.000 euro, con la possibilità però di riduzione a metà delle sanzioni in caso di correzione della trasmissione entro 15 giorni dalla scadenza.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni Iva periodiche comporta sanzioni da un minimo di 500 a un massimo di 2.000 euro.
Dal 1° gennaio 2017 verranno soppresse le comunicazioni delle operazioni intercorsi con soggetti c.d. “Blacklist”.
Dal 1° gennaio 2017 la dichiarazione annuale IVA dovrà essere presentata nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile

Torniamo sulla rottamazione dei ruoli esattoriali in quanto il 24 novembre 2016, con l'approvazione definitiva da parte del Senato, il “decreto fiscale” (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193), intitolato “disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento di esigenze indifferibili” è stato convertito in legge.
L'art. 6 del citato decreto prevede una sanatoria per ogni pendenza aperta inclusa in ruoli, affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2016: occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Equitalia (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di pagamento.

Facciamo il punto su il Super ammortamento al 140 per cento e l'iper ammortamento al 250 per cento per gli investimenti digitali visto che sono due tra i capitoli più attesi della Legge di Stabilità 2017.

La Legge di Bilancio presentata da Renzi e Padoan alcuni giorni fa, infatti, conferma la proroga del super ammortamento al 140 per cento anche per il periodo d’imposta 2017 con l’ipotesi che il periodo temporale si estenda anche alla metà del periodo d’imposta 2018; tuttavia, il super ammortamento al 140 per cento perde qualche pezzo: per le auto aziendali, infatti, varrà solo se l’uso aziendale è esclusivo.

Parallelamente viene introdotto l’iper ammortamento al 250 per cento per gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione. Si tratta di una nuova agevolazione legata all’acquisto di beni che “favoriscono i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0”. Tale agevolazione consente, inoltre, di beneficiare del super ammortamento al 140 per i software, precedentemente esclusi dall’agevolazione in quanto beni immateriali.

Super ammortamento al 140 per cento confermato nel 2017: conferme e novità in arrivo
Il super ammortamento al 140 per cento viene confermato anche per il periodo d’imposta 2017 con l’ipotesi concreta che gli acquisti possano essere conclusi anche entro giugno 2018 (purché siano versati acconti almeno pari al 20% nel 2017).Super ammortamento al 140 per cento confermato nel 2017: conferme e novità in arrivo