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Dal 1 luglio 2018 i datori di lavoro o i committenti non possono più corrispondere la retribuzione o il compenso della collaborazione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore o al collaboratore.
Tale divieto è previsto per:
1) Ogni tipo di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 del c.c.;
2) Ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In tale categoria si dovranno ricomprendere, sia le collaborazioni organizzate dal committente previste dall’art. 2, c.1, del D. Lgs. n. 81/2015 (ricomprese nella disciplina del lavoro subordinato), sia quelle escluse dal secondo comma del citato articolo, ad eccezione dell’attività prestate dagli organi di amministrazione e di controllo delle società, ed infine quelle che non avendo i requisiti di cui al c.1, sono da ricomprendere nelle collaborazioni previste dalla disciplina di cui all’art. 409, c. 3, c.p.c.;
3) Contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge n. 142/2001.
Le modalità, da attuare tramite una banca o un ufficio postale, per corrispondere la retribuzione o anticipi della stessa, sono:
Bonifico sul conto indicato dal lavoratore ed identificato con un codice IBAN;
Strumenti di pagamento elettronico;
Apertura di un conto di tesoreria presso uno sportello bancario o postale ed effettuare un mandato di pagamento a favore del lavoratore;
Emissione di un assegno bancario o circolare consegnato direttamente al lavoratori. In caso di comprovato impedimento si potrà consegnare l’assegno a un suo delegato. E’ sempre comprovato l’impedimento quando il delegato nominato dal lavoratore è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, purché di età non inferiore a 16 anni.
La scelta di una delle previste modalità di pagamento potrà essere inserita nel contratto di lavoro, in tal modo si potrà prevedere una formula di quietanza diversa dalla soppressa sottoscrizione della busta.
Per i datori di lavoro o committenti che violano la disposizione sulle modalità di corresponsione della retribuzione, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. La norma non prevede la sanzione per il pagamento in contanti, ma solo per il mancato utilizzo dei mezzi di pagamento della retribuzione previsti dalla novella. Si dovranno, quindi, rispettare rigorosamente tali modalità al fine di evitare la sanzione prestando attenzione anche all’ipotesi di comprovato impedimento del lavoratore, nel caso di utilizzo dell’assegno o bancario o circolare.
Il divieto non si applica:
Rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione (art. 1, c.2, d.lgs n.165/2001);
Rapporti di lavoro domestico (l. n.339/1958);
Rapporti di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
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Entra nel vivo la cosiddetta rottamazione delle cartelle e degli avvisi, prevista dal dl 148/2017. Sul portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile il modello per presentare la domanda di adesione per i debiti affidati alla riscossione nei primi nove mesi di quest’anno e il modello destinato a quei contribuenti ai quali era stata rigettata l’adesione alla definizione agevolata (dl 193/2016), perché non in regola con i vecchi piani di rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016, e intendono presentare una nuova domanda di adesione. Il decreto 148/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242/2017, consente inoltre ai contribuenti che hanno aderito alla ‘prima definizione agevolata’, ma non hanno pagato la prima (o unica) rata di luglio né quella prevista a settembre 2017, di mettersi in regola entro il prossimo 30 novembre per essere riammessi ai benefici previsti dalla definizione agevolata.
Vediamo nel dettaglio le novità:
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Il Bonus verde 2018 giardini terrazzi e balconi è la nuova detrazione fiscale introdotta con la nuova Legge di Bilancio 2018, il cui testo è stato appena approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 16 ottobre ed ora passa al Senato.
Andiamo a vedere nello specifico il bonus verde 2018 cos'è e come funziona, a chi spetta e quando la nuova detrazione 36% fino a 5.000 euro per chi effettua spese per la sistemazione del verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari di qualsiasi tipo: giardini, terrazzi, balconi anche condominiali, anche se con impianti di irrigazione e recupero del verde storico.
Bonus verde 2018: cos'è e come funziona?
Il bonus verde funziona in modo analogo alle altre detrazioni fiscali attualmente in vigore che sono state tra l'altro prorogate per tutto il 2018, stiamo parlando dell'Ecobonus 2018, del bonus ristrutturazione 2018, sismabonus e bonus condomini e bonus mobili ed elettrodomestici 2018
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