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Con l’introduzione dei nuovi voucher è ancora possibile utilizzare il contratto di lavoro autonomo occasionale?
La domanda che in studio ci sentiamo dire spesso è: Dovrei eseguire una prestazione di lavoro autonomo occasionale: è ancora possibile? L’azienda può pagarmi più di 5.000 euro?
La normativa sui nuovi voucher, o meglio sulle nuove prestazioni occasionali, non incide sul lavoro autonomo occasionale, che a tutt’oggi è ancora pienamente utilizzabile. Si tratta, difatti, di tipologie di attività lavorativa completamente differenti.
In particolare, la prestazione occasionale, resa tramite il cpo (contratto di prestazione occasionale) o tramite il libretto famiglia, è assimilabile al lavoro accessorio, quello, cioè, precedentemente retribuito con i voucher, o buoni lavoro: non è assimilabile né al lavoro autonomo, né al lavoro subordinato (dipendente) o parasubordinato (cococo), ma è una tipologia di attività marginale e prettamente saltuaria, dunque non inquadrabile in nessuna delle tre categorie elencate.
Il lavoro autonomo occasionale, invece, è inquadrabile tra le attività autonome, esercitate, cioè, senza alcun vincolo di subordinazione né di coordinamento, come l’attività d’impresa e l’attività professionale: non richiede, però, l’apertura della partita Iva, in quanto l’attività è svolta in modo saltuario ed è priva del requisito dell’organizzazione e della professionalità.
In pratica, il lavoro autonomo occasionale e il lavoro autonomo con partita Iva, sia che si tratti di attività professionale, sia che si tratti di attività d’impresa, si distinguono in base all’organizzazione e all’abitualità nell’esercizio dell’attività.
I requisiti del lavoro autonomo occasionale
Parliamo di lavoro autonomo occasionale, in particolare, quando l’attività è esercitata in modo non abituale e senza un’organizzazione “minima”. Vero è che questi due concetti, cioè l’abitualità del lavoro e l’autonoma organizzazione, non hanno dei parametri precisi, perché non esiste un criterio generale che determini la saltuarietà, o meno, della prestazione, né l’esistenza di un’organizzazione: per valutare, quindi, se il lavoro autonomo sia effettivamente occasionale e non sia dunque necessaria l’apertura della partita Iva, ogni caso va analizzato separatamente.
Tetto massimo di compensi nel lavoro autonomo occasionale
Non esistendo dei limiti di compensi specifici al di sopra dei quali il lavoro autonomo non può più essere considerato occasionale, non sussiste alcun obbligo di aprire la partita Iva se si superano i 5.000 euro annui di ricavi: il superamento di questo limite obbliga soltanto il lavoratore all’iscrizione alla Gestione separata dell’Inps (l’aliquota contributiva è quella valida per i collaboratori, attualmente pari al 33,23%).
Possiamo parlare di lavoro autonomo occasionale, ad esempio, se si fatturano 7.000 euro per una sola prestazione saltuaria nei confronti di un solo committente.
Continuità dell’attività
Al contrario, se si ha un rapporto continuativo con un committente, anche se per pochi giorni e con una retribuzione scarsa, ad esempio 100 euro ogni mese per una prestazione di 2 giorni mensili, il requisito dell’occasionalità viene a cadere, in quanto si dimostra la regolarità e la “stabilità” della prestazione.
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SI COMUNICA CHE LO STUDIO MASI RESTERA' CHIUSO PER FERIE DAL POMERIGGIO DEL GIORNO 11/8 AL GIORNO 20/08 COMPRESI.
NELLA SETTIMANA CHE VA DAL 21 AL 25 RESTERA' APERTO SOLTANTO LA MATTINA PER GARANTIRE ALLA CLIENTELA LA COPERTURA NEL CASO DI PRATICHE URGENTI.
PER TUTTI COLORO CHE SI AVVALGONO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI SI RICORDA CHE IL TERMINE ULTIMO E' LA MATTINA DEL GIORNO 11/8
AUGURIAMO A TUTTI UN BUON RIPOSO RITEMPRANTE
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Anche le parrocchie possono essere destinatarie delle erogazioni liberali detraibili ai sensi degli artt. 15, comma 1, lettera h), e 100, comma 2, lettera f), del Tuir: la conferma è contenuta nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 11 luglio 2017, n. 89/E , che ribadisce quanto già espresso nella Risoluzione 14 giugno 2007, n. 133/E.
Ricordiamo che le parrocchie:
sono enti riconosciuti che acquistano la personalità giuridica dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto;
non perseguono finalità di lucro (in tal senso si rinvia anche alla Risoluzione 5 aprile 2005, n. 42/E).
Ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale, la donazione dev'essere effettuata tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Per l'ipotesi in cui la parrocchia operi in un ambito culturale rientrante nell'ambito applicativo del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (ad esempio perchè intende realizzare interventi su un bene culturale di interesse storico-artistico), si applicano le Circolari del Ministero dei beni e delle attività culturali 22 dicembre 2005, n. 183 e 19 febbraio 2007, n. 38: con detti documenti, in particolare, venivano fornite precisazioni in merito al contenuto dell'apposita convenzione (che ai fini dell'art. 100, comma 2, lettera f), del Tuir poteva essere sostituita da un progetto dettagliato dell'iniziativa culturale che si intende sostenere).
Successivamente è intervenuto l’art. 40, comma 9, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del quale la documentazione e le certificazioni richieste per usufruire delle detrazioni e deduzioni in commento, sono sostituite da un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da presentarsi al Mibac. Sul punto, si rinvia alla Circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali 11 giugno 2012, n. 222.
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CERCHIAMO UN TIROCINANTE PER I MESI DI GIUGNO E
LUGLIO. CHI FOSSE INTERESSATO PUO' INVIARE RICHIESTA
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