La “rivoluzione” è compiuta. E' stato approvato lo schema di decreto legislativo sul Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge delega 19.10.2017, n. 155.
Non ci saranno più fallimenti, ma liquidazioni giudiziali e un altro termine, forse effettivamente associato al discredito, sarà abbandonato. Il nuovo Codice della crisi d'impresa però non è solo questo, anzi.

Sono a impatto immediato le norme che, modificando il Codice Civile, aumentano la responsabilità degli amministratori, comportano la rivisitazione degli assetti organizzativi e cambiano i parametri previsti per l'obbligo della nomina degli organi di controllo. Tale nomina viene disciplinata dall'art. 379 della Legge delega che rivisita l'art. 2477, c. 3 C.C., prevedendo che l'organo di controllo o il revisore debbano essere nominati nelle società a responsabilità limitata che superano i seguenti limiti: 2 milioni di attivo patrimoniale; 2 milioni di vendite e prestazioni; 10 unità occupate in media durante l'esercizio. E' sufficiente che uno solo dei parametri venga superato (sino ad oggi era previsto il superamento di 2 limiti su 3). Questa è la prima estensione normativa che rende evidente la volontà di rafforzare il ruolo del controllore, il più a lungo possibile. In linea con questo assunto, l'art. 2477, c. 4 viene riscritto contemplando la permanenza dell'organo di controllo fino a quando, per 3 esercizi consecutivi, nessuna di queste soglie dimensionali venga oltrepassata. I limiti menzionati valgono anche per le società cooperative.

Con decorrenza dal corrente anno al superamento dei seguenti limiti:

Ricavi superiori a 2 milioni;
Attivo patrimoniale superiore a 2 milioni;
Dipendenti media annua superiore a 10.

le srl saranno obbligate ad avere l'organo di controllo od il revisore.

L’obbligo scatta se si è superato UNO SOLO DEI TRE LIMITI PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI.

Non esiste più il limite minimo di 120 mila euro di capitale sociale.

Le Srl e le cooperative avranno però 9 mesi per adeguare i propri statuti.

Per chi fosse in difficoltà a reperire Revisori a cui conferire gli incarichi lo studio è disponibile a valutare l’assunzione di tali incarichi, anche delle peggiori situazioni, a condizione che la società sia disposta ad implementare al suo interno il Cruscotto di Controllo che farà da “ECOGRAFO” rispetto all’andamento economico finanziario presente e futuro dell’azienda; permettendo cosi al Revisore di non correre nessun rischio sia penale che civile. Infatti nel cruscotto, fra gli altri, ė presente un algoritmo che valuta l’eventuale superamento della soglia di deterioramento degli equilibri aziendali di cui all’art. 4 della legge 155 del 2017 da cui scaturisce l’obbligo “DELL’ALLERTAMENTO” al Registro Imprese da perte di Amministratori e revisori. 

A tal proposito ricordiamo che il giorno 24 p.v. presenteremo le funzionalità del cruscotto con un apposito pomeriggio ad esso dedicato. Tutte le info sono ritrovabili sul nostro sito.