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Il DL LIQUIDITA’ emanato il 07 aprile 2020 agirà su 3 filoni principali:
1. garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito,
2. garanzia al 90% (+ 10% confidi privati) per PMI con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, per prestiti fino al 25% del fatturato 2019 (massimo 800.000 euro), con la valutazione del merito di credito;
3. garanzia al 100% per PMI con ricavi fino a 800 mila euro, per prestiti fino al 15% del fatturato 2019 (massimo 120.000 euro), con la valutazione del merito di credito;
i tassi saranno compresi tra 1,2 e 1,9% e il rimborso è previsto in 6 anni e preammortamento pari a 18/24 mesi;
Attenzione: La normativa è soggetta all’approvazione della COMMISSIONE UE mentre i diversi emendamenti presentati potrebbero variarne la sostanza.
L’operatività è demandata alle banche, perciò le richieste di finanziamento non saranno presentabili, ad essere ottimisti, prima di 15/20 giorni!!!
Lo Studio Masi, attraverso AFB è, ormai da anni, attento alla corretta gestione degli equilibri economici finanziarie delle PMI. Siamo perciò, già operativi per predisporre i Business Plan (comprensivi di Analisi di Scenario, analisi S.W.OT., Mappa Strategica e Cruscotto direzionale) necessari al fine dell’ottenimento del finanziamento bancario.
Il Business Plan diventa elemento indispensabile oltre che Strategico.
Il Business Plan sarà necessario per sostenere la richiesta di finanziamento con le nuove disposizioni in quanto sarà onere degli istituti di credito verificare il presupposto di continuità aziendale e la capacità di rimborso.
Se asseverato da un professionista iscritto all’albo dei Revisori dei conti, ci darà modo di presentare la richiesta di finanziamento anche su un canale non bancario che prevede commissioni ridotte al 60% rispetto allo standard praticato dai normali CONFIDI, con tempi di erogazione rapidissimi.
Tramite i nostri collaboratori, inoltre, potremo fornirvi l’opportuna consulenza professionale in merito al canale finanziario più adatto alla vostra esigenza e accompagnarvi strategicamente nella gestione economico/finanziaria della ripartenza.
Tieni presente che gli istituti di credito saranno presto ingolfati dalle domande, perciò la prima azione veramente strategica è NON ASPETTARE!
Di seguito maggiori info:
Regole, importi, limiti di accesso, istruttoria, costi e durata.
Il Decreto Liquidità prevede 2 canali di accesso ai prestiti garantiti dallo Stato: la società Sace (grandi imprese) e il Fondo di garanzia per le Pmi fino a 499 dipendenti. I prestiti garantiti non sono ancora operativi: manca l’autorizzazione Ue, l’aggiornamento di alcune procedure interne di banche e Sace e l’aggiornamento della piattaforma informatica del Fondo di garanzia.
Sace (numero verde: 800 020 030) - Si prevedono 3 fasce:
garanzia statale che copre il 90% del prestito per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a € 1,5 miliardi;
garanzia all'80% per aziende con fatturato tra € 1,5 e 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
garanzia al 70% per imprese con fatturato oltre € 5 miliardi.
Importo: l’importo del prestito garantito non potrà essere superiore al maggiore di questi 2 elementi:
25% del fatturato 2019;
il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come da bilancio o da dati certificati (se l’impresa è nata dopo il 31.12.2018 si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività).
Vincoli: l’impresa beneficiaria (o altre imprese del medesimo gruppo) non potrà distribuire dividendi o riacquistare proprie azioni nel corso del 2020; inoltra, l'azienda sarà chiamata ad assumere l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Dovrà inoltre rispettare una clausola made in Italy, cioè dovrà usare il finanziamento solo per attività localizzate in Italia.
Costi e durata - I prestiti vanno restituiti in 6 anni, con preammortamento possibile fino a 2 anni. Le commissioni sono differenziate: per le Pmi, in rapporto all'importo garantito, sono pari a 0,25% il 1° anno; a 0,5% il 2° e 3° anno; al 1% dal 4° al 6° anno. Per le imprese più grandi sono invece pari a 0,5% dell'importo garantito il 1° anno, al 1% nel 2° e 3° anno, al 2% dal 4° al 6° anni.
Procedure - Per la prima fascia, sotto € 1,5 miliardi di fatturato, la procedura è la seguente: domanda alla banca, che in caso di delibera positiva richiede la garanzia alla Sace. Sace processa la richiesta ed emette un codice del finanziamento, che la banca poi eroga. Per le imprese più grandi, la procedura è più complessa e occorrerà un decreto Mef-Mise.
Canale Fondo di garanzia - La garanzia di base sarà del 90%, per importo massimo garantito di € 5 milioni. I finanziamenti avranno durata massima di 6 anni con un importo limitato.
La garanzia sale al 100% per finanziamenti fino a € 25.000 e comunque entro il 25% dei ricavi, destinati non solo alle imprese fino a 499 dipendenti ma anche ai lavoratori autonomi. Per questa categoria di prestiti non c'è valutazione del merito di credito: basta un'autocertificazione sui ricavi. La restituzione è in 6 anni con inizio del rimborso non prima di 2 anni.
Ricavi fino a € 3,2 milioni: garanzia al 90% che può arrivare al 100% se l'ulteriore 10% è garantito da Confidi. Possono accedere solo imprese fino a 499 dipendenti, che abbiano ricavi fino a € 3,2 milioni e comunque entro il 25% del fatturato, quindi entro un prestito di € 800.000. Serve un'autocertificazione che attesti i danni da Covid 19.
Costi e durata: per tutte le operazioni del Fondo, fino al termine del 2020, l'accesso è gratuito.
Per i prestiti fino a € 25.000 è previsto un tasso di interesse, rapportato al Rendistato con una maggiorazione dello 0,2% (si può stimare un valore tra 1,2 e 2%).
Per aziende fino a 3,2 milioni di ricavi, il testo non prevede invece un tasso minimo nè una durata massima del rimborso prefissata.
Procedure: per i prestiti fino a € 25.000, come detto, non ci sarà valutazione del merito di credito. Per le altre categorie (prestiti al 90% o prestiti al 100% Stato più Confidi) ci sarà un'istruttoria bancaria alleggerita: si valuterà solo la struttura economica-finanziaria dell'azienda (esclusa la valutazione andamentale relativa agli ultimi 6 mesi).
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Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, saranno stabilite le disposizioni applicative dell’agevolazione.
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Il Decreto Legge n. 18/2020, chiamato anche “Cura Italia”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020.
Tra i punti del provvedimento si evidenzia una novità (rispetto a quanto mai fatto in passato).
Gli artt. 27 e 28 del decreto riconoscono un’indennità di 600 euro, per il mese di marzo 2020, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (la stessa indennità viene prevista anche peri lavoratori dello spettacolo (all’articolo 38) e agli operai agricoli a tempo determinato (articolo 30) ed agli autonomi iscritti alla gestione Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Non rientrano in questa agevolazione i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, Agronomi, Chimici, Agrotecnici, Biologi, Farmacisti, Geometri, Giornalisti, Infermieri professionali, Ingegneri ed architetti, Medici ed odonotoiatri, Notai, Periti industriali, Psicologi, Veterinari). Il Ministro ha comunicato una possibile estensione anche a tali soggetti, per il tramite della partecipazione delle Casse private.
Indennità 600 euro: il testo normativo dell’art. 27 e dell'art.28:
art.27
“Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori”.
art.28
"Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'art.2, comma 26. della legge 8 agosto 1995 n.335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.
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Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. Decreto Cura Italia, reca, tra le altre, le misure per il lavoro straordinarie, volte a risollevare le sorti della nazione, in ginocchio a causa del virus Covid-19.
Tale Decreto Legge, emanato con carattere di estrema necessità e urgenza, definito anche come D.L. “Cura Italia”, si è fatto attendere per giorni con continue posticipazioni del Consiglio dei Ministri.
Le misure in esso contenute sono molte e con tantissime novità: tra queste, agevolazioni fiscali notevoli per aziende e famiglie.
Tra le varie misure inserite nel Decreto Legge n. 18/2020 rientrano:
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale;
sostegno del lavoro;
sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;
misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie delle imprese;
ulteriori disposizioni.
Lo stanziamento di risorse è notevole, circa 25 miliardi di euro. Vediamo meglio le disposizioni in materia di lavoro.
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In ottemperanza al disposto normativo DPCM del 04/03/2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, a tutela della salute di tutti coloro che frequentano i locali dello Studio Masi, chiediamo alla gentile clientela di limitare al minimo l’accesso allo studio, onde evitare il più possibile il presupposto di diffusione del contagio.
Chiediamo, in ottemperanza ai consigli del Ministero della Salute, di evitare in maniera assoluta la frequentazione dello studio nel caso di malesseri, in qualsiasi modo riconducibili o accostabili connessi ai sintomi da COVID-19 (mal di testa, mal di gola, tosse, raffreddore, febbre ecc.) anche avvertiti in maniera lieve.
Pertanto, nel comune interesse, invitiamo tutti voi ad utilizzare altri strumenti di comunicazione quali il telefono, la posta elettronica, Skype e/o sito web.
Nel caso di assoluta necessità di accesso ai nostri uffici si potrà accedere PREVIO APPUNTAMENTO, e sempre nel rispetto delle indicazioni date, evitando strette di mano, se non successivamente all'avere utilizzato l’apposito GEL AMUCHINA che metteremo a disposizione all’ingresso. Vi preghiamo di mantenere la distanza consigliata di un metro da qualsiasi altra persona presente in loco e di evitare l’utilizzo del denaro contante.
Siamo certi della vostra comprensione e della vostra massima collaborazione, al fine di tutelare il più possibile la salute di tutti e la regolare prosecuzione della nostra attività lavorativa a vostro favore.
Le misure di sicurezza sono, ovviamente, TEMPORANEE!!!
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